Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25288

Infortunio sul lavoro, Risarcimento integrale del danno,
Responsabilità datoriale, Adempimento degli obblighi di sicurezza, Prova

 

Fatti di causa

 

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n.
361/2020, resa a seguito di rinvio del giudice di legittimità (ordinanza n.
24741/2018), aveva accolto la domanda di R.F. diretta ad ottenere la condanna
della datrice di lavoro, L.T.B.C. e C., al risarcimento integrale del danno
subito a seguito di infortunio sul lavoro occorso il 19 aprile 2000.

Premetteva la sentenza che sia il Tribunale di
Perugia che la Corte di appello di Perugia avevano respinto la predetta domanda
ritenendo non provata la responsabilità datoriale quanto all’infortunio,
consistito nelle lesioni procurate alla lavoratrice dalla macchina impastatrice
che la stessa stava adoperando e che, pur a seguito della apertura del
coperchio, aveva continuato a funzionare così determinando la lesione al
braccio della R.

La Corte di legittimità in sede di rinvio, aveva
valutato la mancata osservanza dei principi in tema di oneri probatori ai sensi
del disposto dell’art. 2087 c.c. e, in
concreto, rispetto a circostanze pacifiche circa la modalità dell’infortunio,
la mancata osservanza dei principi che impongono al datore di lavoro di fornire
la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare e prevenire il danno,
adempiendo agli obblighi di sicurezza (soprattutto in relazione alle eccezioni
sollevate dalla lavoratrice in merito al modello della macchina utilizzata, non
corrispondente a quello che avrebbe dovuto essere in dotazione con meccanismi
di blocco della stessa in caso di apertura del coperchio).

La Corte di Firenze, in ragione dei principi posti dal
Giudice di legittimità, accertava la responsabilità datoriale nella
determinazione dell’evento e del danno e, trattandosi di infortunio antecedente
all’entrata in vigore del D.Ivo n 38/2000,
liquidava , utilizzando le “tabelle milanesi”, il danno biologico
permanete, il danno biologico temporaneo e il danno morale, per la complessiva
somma di E. 150.655,44, già rivalutata.

Avverso detta statuizione L.T. S.a.s di B.C. in
liquidazione e B.C. proponevano ricorso affidato a 12 motivi, cui resisteva
R.F. con controricorso.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1-2-3-) I primi tre motivi, sotto profili diversi,
(Nullità del procedimento di rinvio e della sentenza in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.; violazione e falsa
applicazione dell’art. 47 e 141 e 392 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) –
(Illegittimità costituzionale dell’art. 392, co. 2
c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.) –
( Nullità della sentenza in relazione all’art. 360
co. 1 n. 4 c.p.c. con riguardo agli artt. 171, 299, 300, 305, 307, 392, 393 c.p.c.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25288
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: