Per la risarcibilità del danno da usura psico-fisica è necessario che la prestazione nel settimo giorno venga resa in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. o in assenza di altre previsioni legittimanti.

Cass. (ord.) 25 agosto 2022, n. 25336

Francesca Albiniano

“Né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo”. Sicché, la tesi “secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno”, è infondata.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 25 agosto 2022, n. 25336, in linea con App. Napoli; conformi Cass. n. 41891/2021 e Cass. n. 41273/2021), la quale precisa che non è giunto a conclusioni diverse quell’orientamento (Cass. n. 24563/2016 e Cass. n.24180/2013, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013) che ha riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, trattandosi di casi in cui, “pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso”.

Nello specifico, le suddette pronunzie hanno ribadito che se la fruizione del risposo avviene oltre il settimo giorno, (purché nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa relativa alla specifica organizzazione del tempo di lavoro) spetta al lavoratore (ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno) “solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato”.

Diversamente, per la risarcibilità del danno da usura psico-fisica, occorre che la prestazione nel settimo giorno sia stata “resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito”.

Il giudice d’appello aveva interpretato le disposizioni contrattuali (art. 24, co. 2, ccnl 14 settembre 2000 per il comparto enti locali) per il personale del comparto enti locali e, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, aveva affermato che per la prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale i turnisti potevano rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dall’art. 22 del ccnl che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario.

Riposo compensativo e danno da usura psicofisica
Tag:                                                                         
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: