Gli eredi dell’operaio che abbia prestato la propria attività lavorativa in un ambiente malsano hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale sofferto dal proprio congiunto.
Nota a Cass. ord. 17 giugno 2022, n. 19621
Pamela Coti
Il lavoratore per anni sottoposto a condizioni lavorative insalubri subisce uno sconvolgimento dell’ordinario stile di vita, che merita d’essere risarcito indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ord.17 giugno 2022, n. 19621) in relazione al ricorso promosso dagli eredi di un lavoratore diretto ad ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal de cuius in seguito all’esposizione all’amianto e ad altri agenti morbigeni presenti nell’ambiente di lavoro, dai quali erano conseguite gravi patologie.
La Corte ribadisce la consolidata giurisprudenza in materia, precisando che:
- “il danno non patrimoniale, quale “danno-conseguenza”, va allegato e provato ai fini risarcitori”, potendosi ricorrere anche a presunzioni (v., Cass. nn. 33123/2021; 7471/2012; 13614/2011; 20987/2007), poiché, “costituendo il danno morale un patema d’animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall’altra, come per tutti i moti d’animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003);
- “il danno derivante dallo sconvolgimento dell’ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, rafforzati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 8”. E ancora: “la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, perché la dimostrazione del pregiudizio può essere ricavata anche dall’esame della natura e dall’entità delle immissioni a cui è sottoposto il danneggiato”;
- secondo Cass. n. 24217/2017, in q. sito con nota di F. ALBINIANO, “il danno da paura di ammalarsi può essere provato attraverso le presunzioni e deve essere risarcito”: il fatto di sapere di essere continuamente esposti ad agenti morbigeni; di venire a conoscenza che moltissimi colleghi di lavoro hanno contratto gravi patologie, e molti sono deceduti, genera, inevitabilmente, nei lavoratori l’incertezza del proprio vivere, modificando in peius la propria vita quotidiana, mettendo in primo piano la necessità di doversi sottoporre a molti esami clinici e controlli medici, con la conseguenza di un continuo ripensare alla possibilità di ammalarsi e poi morire.