L’accertamento del danno alla salute del lavoratore imputabile alla insufficiente attuazione delle misure di sicurezza implica la sussistenza di una fattispecie penale di reato di lesioni quantomeno colpose.
Nota a Cass. (ord.) 24 agosto 2022, n. 25288
Fabio Iacobone
In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione (ord. 24 agosto 2022, n. 25288) ribadisce due principi concernenti la responsabilità datoriale ed il risarcimento del danno:
a) “La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo” (Cass. n.1509/2021 e n.15112/2020).
b) “In tema di risarcimento dei danni da infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’accertamento di un danno all’integrità fisica del lavoratore, addebitabile all’insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza in violazione di un obbligo di legge (e, quindi, l’attribuibilità al datore di lavoro di tale condotta omissiva), costituisce implicita valutazione della ricorrenza dei presupposti astrattamente contemplati per la fattispecie penale del reato di lesioni quantomeno colpose (Cass. n. 20620/2012).
Nella fattispecie, il giudice territoriale (App. Firenze n. 361/2020, confermata dalla Cassazione) aveva valutato la mancata osservanza dei principi in tema di oneri probatori ex art. 2087 c.c. e, circa la modalità dell’infortunio, la mancata osservanza dei principi che impongono al datore di lavoro di fornire la prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare e prevenire il danno, adempiendo agli obblighi di sicurezza”. E, per tali motivi, aveva accertato la responsabilità datoriale nella determinazione dell’evento e del danno e liquidato (trattandosi di infortunio antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000), mediante utilizzo delle “tabelle milanesi”, il danno biologico permanente, il danno biologico temporaneo e il danno morale.