Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2022, n. 26687
Pubblico Impiego, Trasferimento, Continuità del rapporto di
lavoro, Indennità di anzianità ex L. n. 70/1075, Frazionamento del
trattamento di fine servizio, Illegittimità
Rilevato che
1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della
sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da F.
P. e F. G. già dipendenti degli Istituti di Ricerca del MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, trasferiti dall’1.10.2004 al CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA E
LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (in prosieguo: CRA) – e dichiarava il loro
diritto a percepire, a seguito della cessazione dal servizio, un’unica
indennità di anzianità, determinata ai sensi della L. nr. 70/1975, articolo 13.
Dichiarava estinto il giudizio nei confronti di C. B..
2. La Corte territoriale esponeva che i lavoratori
erano stati trasferiti alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione
degli Istituti di ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ed ai sensi
dell’articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento
dell’anzianità di servizio maturata e del profilo professionale e livello
acquisiti.
3.Dopo la cessazione dal servizio per sopraggiunti i
limiti di età, il CRA aveva attribuito loro un trattamento di fine servizio
calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un
ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze
del Ministero, per il quale liquidava l’indennità di buonuscita ex D.P.R. nr.
1032/1973, da quello successivo presso l’ente pubblico, per il quale applicava
l’articolo 13 L. n.r 70/1975. Dalla riliquidazione era derivata un importo del
trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicché il CRA
pretendeva la restituzione dell’eccedenza.
4. La Corte territoriale premetteva che la
appellante C. B. aveva rinunciato agli atti ai sensi dell’articolo 306
cod.proc.civ.
5. Sulla vicenda del P. era intervenuto il
giudicato, in quanto il P. aveva proposto opposizione avverso il decreto
ingiuntivo notificato dal CRA per il recupero delle somme che assumeva di avere
erogato indebitamente e la opposizione era stata accolta dal Tribunale di Roma
con sentenza (nr. 6449/2014) divenuta definitiva.
6. Nel merito, non condivideva la valutazione del
Tribunale, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento del trattamento di
fine servizio.
7. Osservava che, in mancanza di diverse
disposizioni, trovava applicazione la legge vigente al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.
8. Elementi di riscontro a tale ricostruzione si
rinvenivano nella legge nr. 554/1988, articolo 6, comma quattro, che nel
regolare il processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni, aveva previsto
espressamente la liquidazione di un’unica indennità con apprezzamento della
complessiva anzianità di servizio, con salvezza del miglior trattamento
eventualmente spettante all’atto del trasferimento; da ciò si desumeva a
contrario che non vi era trascinamento di un trattamento di fine servizio
eventualmente deteriore.
9. Peraltro, sarebbe stato incongruo adottare un
duplice criterio di calcolo del trattamento di fine servizio, in quanto nel
trasferimento presso il CRA il rapporto di lavoro era rimasto unitario.
10. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza
il CREA. già CRA ed il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI, articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito con
controricorso F.G., illustrato con memoria. F. P. e C.B. sono rimasti intimati.
Considerato che
1. Con l’unico motivo le amministrazioni ricorrenti
hanno denunciato, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., la violazione
o falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, L. nr. 554/1988, dell’articolo 9
D.L.gs. 29 ottobre 1999 nr. 454, del D.P.R. nr. 1032/1973 e dell’articolo 13 L.
nr. 70/1975.
2. Hanno censurato la sentenza impugnata per aver
applicato ad una ipotesi di mobilità ex lege principi relativi alla mobilità
volontaria del personale in esubero, rilevando che nella specie il transito dei
lavoratori al CRA era avvenuto ai sensi del D.L.gs. nr. 454/1999 e non della L.
nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993.
3. Hanno aggiunto che la materia della mobilità del
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni era stata successivamente
disciplinata dall’art. 35 del D.L.gs. n. 29/1993 e che il D.P.C.M. attuativo –
D.P.C.M. 16/9/1994 n. 716 – aveva sancito la applicabilità della normativa
previgente solo per i trasferimenti attuati fino alla data del 28 febbraio
1995.
4. Hanno precisato che dall’anno 1998 la disciplina
dei processi di mobilità era quella poi recepita dagli artt. 31 e ss. del
D.L.gs. n. 165/2001 (articolo 43 D.Lgs nr. 80/1998 ed articolo 72 D.Lgs. nr.
165/2001, prevedenti la abrogazione del DPCM nr. 716/1994), che non prevedeva
la tutela riconosciuta dalla Corte territoriale.
5. Da ultimo, gli enti ricorrenti hanno evidenziato
la conformità della propria condotta ai pareri resi dal Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e
dalla AGENZIA DELE ENTRATE.
6. In via preliminare deve essere rilevata la
inammissibilità del ricorso in relazione alle posizioni delle parti intimate C.
B. e F.P..
7. Invero la Corte territoriale ha dato atto della
avvenuta rinuncia agli atti da parte della B., ex articolo 306 cod.proc.civ.
(si veda la pagina 2, capoverso terzo, della sentenza impugnata) ed ha
dichiarato, in dispositivo, la estinzione del giudizio di appello, con
compensazione delle spese.
8. La inammissibilità dell’impugnazione deriva,
dunque, dalla mancanza di pertinenza del ricorso in cassazione rispetto ai
contenuti della sentenza impugnata.
9. Per la posizione del P., la analoga conclusione
di inammissibilità del ricorso deriva dalla mancata impugnazione della
statuizione che ha ravvisato una preclusione da giudicato, per essere divenuta
definitiva la sentenza del Tribunale, resa in separato giudizio, che aveva
accolto la opposizione proposta dal P. avverso il decreto ingiuntivo notificato
dalla amministrazione per il recupero di quanto, secondo la tesi sostenuta nel
presente ricorso, sarebbe stato corrisposto indebitamente.
10. La mancata impugnazione della ratio decidendi
basata sulla formazione del giudicato esterno, autonomamente idonea a
sorreggere la sentenza, rende inammissibile l’odierna censura per difetto di
interesse.
11. Nei confronti della controricorrente F. G. il
ricorso è infondato.
12. La vicenda di causa è disciplinata dal D.Lgs. 29
ottobre 1999 nr. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che,
all’articolo 1, ha istituito il CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con personalità
giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, con competenza scientifica generale nel settore agricolo,
agroindustriale, ittico e forestale.
13. Ai sensi dell’articolo 9, comma tre, della
stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti
di organizzazione del CRA (previsti dal precedente articolo 7) è stato
soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ( di cui
all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967)
ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, «mantenendo
l’anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti».
14. La disciplina legislativa è dunque chiara nel
configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della
anzianità di servizio.
15. La pretesa delle parti ricorrenti di frazionare,
ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI da quello successivo alle
dipendenze del CRA (poi CREA) –
liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per il secondo
l’indennità di anzianità – è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di
lavoro che con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressa
anzianità maturata alle dipendenze del Ministero. 16. In particolare, il
riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa
disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di
cui all’articolo 13 L. nr.70/1975.
17. La statuizione resa è, per quanto esposto,
conforme a diritto; restano invece prive di decisività le critiche concernenti
il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata a scopo meramente rafforzativo,
alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’articolo 6 L. nr. 554/1988.
18. Il ricorso deve essere, pertanto, nel complesso
respinto.
19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei
confronti di C. B. e F. P., rimasti intimati; nei confronti della controricorrente
F. G. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza, con attribuzione all’avocato R. S., difensore antistatario.
20. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci
l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione,
può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la
debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo
assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’Amministrazione
dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle
spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.500 per compensi professionali,
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.