Nella PA il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è subordinato ad un provvedimento legittimo del superiore gerarchico ovvero ad un atto deliberativo di natura dirigenziale o collettiva, oppure al bando di un concorso per il posto in questione, né all’inesistenza, in pianta organica, di una posizione analoga a quella rivendicata.

Nota a Cass. (ord.) 1 settembre 2022, n. 25848

Flavia Durval

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, affinché il lavoratore maturi il diritto a percepire (ai sensi dell’art. 52, co.5, D.LGS n. 165/2001) la retribuzione commisurata allo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è necessario che vi sia un legittimo provvedimento del superiore gerarchico né che sussista un provvedimento in tal senso. In particolare, per bloccare il riconoscimento del maggior compenso non rilevano: a) la circostanza che nella pianta organica non esista un posto con qualifiche e mansioni come quelle rivendicate dal dipendente; b) il fatto che non sia stato bandito alcun concorso per il posto in questione; c) l’insussistenza di un atto deliberativo di natura collettiva o dirigenziale che conferisca al lavoratore le mansioni superiori.

Lo afferma la Corte di Cassazione (ord.) 1 settembre 2022, n. 25848 (che dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di App. Lecce n. 855/2015), la quale sottolinea che:

1.”una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in osservanza del principio contenuto nell’art. 36 Cost. (v. Cass. n. 2102/2019 e Cass. n. 18808/2013)”;

2. il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale trova un “limite nei casi in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (v. Cass. n. 24266/2016)”.

 

Mansioni superiori nel pubblico impiego e maggior compenso
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