L’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali costituisce abuso di diritto e legittima il licenziamento in tronco
Nota a Cass. (ord.) 6 settembre 2022, n. 26198
Giuseppe Catanzaro
L’indebita fruizione di permesso sindacale di cui all’art. 30, Stat. Lav., utilizzato per finalità personali del tutto estranee a quella propria del permesso in oggetto costituisce una condotta di vero e proprio abuso del diritto e giustifica il licenziamento per giusta causa del dipendente.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 6 settembre 2022, n. 26198), la quale precisa che:
– “la qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda …, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali”;
– è esclusa la riconducibilità della condotta alle norme collettive applicabili alla fattispecie che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro e sanzionano con il licenziamento solo l’assenza ingiustificata protratta per oltre cinque giorni consecutivi o ripetuta per cinque volte in un anno nei giorni seguenti alle festività/alle ferie. Ciò, ciò in quanto nello specifico non veniva in rilievo la sola assenza ingiustificata ma una condotta di vero e proprio abuso del diritto, lesiva del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore e, dunque, connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva, rispetto a quella considerata dalla norma collettiva.