L’ex LSU assunto a termine ha diritto alla progressione stipendiale, connessa all’anzianità di servizio ed alla qualità della prestazione resa, come i lavoratori a tempo indeterminato.
Nota a Cass. 6 giugno 2022, n. 18138
Francesco Belmonte
“La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all’assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l’assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all’anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell’attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell’anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall’altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato”, non potendosi “escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell’anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l’abbia omessa sull’erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato”.
Così si è pronunciata la Corte Cassazione (6 giungo 2022, n. 18138) in relazione ad una fattispecie concernete l’esclusione di alcuni lavoratori socialmente utili (LSU), impiegati in un Comune siciliano, dalle procedure per progressioni economiche orizzontali (PEO), nonostante il rinnovo senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro.
La Corte di Appello di Catania (18 febbraio 2016, n. 126) ha reputato legittima l’esclusione, sul presupposto che i rapporti di lavoro in questione, afferendo al c.d. lavoro socialmente utile, “non fossero in senso proprio di lavoro subordinato e ha ritenuto altresì che essi, avendo natura precipuamente assistenziale ed anche finalità di inserimento o riqualificazione”, si sottraessero alla disciplina europea in materia di contratto a termine.
In una posizione diametralmente opposta si pone invece la Cassazione, per la quale la causa assistenziale-solidaristica, sottesa ai contratti a termine degli LSU, non può giustificare una diversità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini delle progressioni economiche.
Al contrario, una possibile esclusione potrebbe essere plausibile solo se i rapporti oggetto di giudizio siano privi dei caratteri del lavoro subordinato.
Ciò non si verifica nella fattispecie in questione, in quanto, ad avviso della Cassazione, è possibile ricondurre i contratti nell’alveo della subordinazione, in ragione dei seguenti assunti:
a) vi era pieno inserimento organizzativo degli LSU all’interno dell’Ente;
b) i contratti rispondevano ad esigenze istituzionali ordinarie del Comune;
c) i rapporti di lavoro rinviavano “agli inquadramenti propri degli enti locali, anche secondo un regime tipico del lavoro subordinato (il part-time, appunto) e con rinvio alla contrattazione propria dei pubblici dipendenti”.