L’assenza alla visita di controllo domiciliare del sanitario che, essendo sotto la doccia, non aveva sentito suonare il campanello, è giustificata.

Nota a Cass. (ord.) 18 luglio 2022, n. 22484

Maria Novella Bettini

Interessante decisione della Cassazione (ord.18 luglio 2022, n. 22484) in una fattispecie in cui un Istituto Clinico ha irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto, sospendendo l’erogazione dell’indennità di sala operatoria, ad un sanitario assente per malattia che, al momento della visita di controllo domiciliare, non aveva sentito suonare il campanello di casa perché “sotto la doccia”, impedendo così l’accesso del medico fiscale nell’abitazione.

La Corte precisa anzitutto che “l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche”. In altre parole, l’assenza alla visita domiciliare di controllo – inserita dal ccnl nell’ambito delle condotte di rilievo disciplinare – non coincide concettualmente “con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente”.

Tale assenza può invece essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale e non riguarda i fini disciplinari “per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono”.

Da tali osservazioni scaturisce il seguente ragionamento:

a) la procedura relativa alla corresponsione delle indennità economiche di malattia (ex art. 5, n. 638/1983) concerne il rapporto assicurativo e rientra nel potere esclusivo dell’INPS. Essa perciò travalica l’ambito interno del rapporto di lavoro e non attiene all’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro;

b) la decadenza dal trattamento economico trova pertanto fondamento nel potere-dovere degli enti erogatori di prestazioni previdenziali di accertare nell’ambito della loro gestione amministrativa l’esistenza del rischio alla base delle prestazioni stesse e va annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo;

c) laddove poi la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro, si può aggiungere a tale sanzione un’ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 9709/2000 e Cass. n. 24681/2016). Tuttavia, non tutti i comportamenti che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano automaticamente anche una responsabilità disciplinare, poiché per quest’ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste, sul piano sostanziale, dall’art. 2106 c.c. e, sul piano formale, dall’art. 7 Stat. Lav.

Assenza di sanitario alla visita di controllo per malattia (Cass. (ord.) n. 22484/2022)
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