La violazione delle regole cautelari in materia di sicurezza rende il datore di lavoro responsabile della condotta imprudente del lavoratore in stato di ebbrezza.

Nota a Cass. 13 settembre 2022, n. 33567

Daniele Magris

La circostanza che il lavoratore che abbia subito un infortunio si trovi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche (ubriachezza) tali da renderlo inidoneo a svolgere i compiti assegnati “è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta doverosa del datore di lavoro e l’infortunio occorso”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (13 settembre 2022, n. 33567; conf. Cass. n. 38129/2013) in linea con la decisione del giudice territoriale – App. Napoli 7 maggio 2021 – che ha condannato i rappresentanti legali di due ditte alla pena di anni due di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili ed al pagamento di una provvisionale di Euro 50.000,00.

Secondo la Cassazione, lo stato di ebbrezza non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro trattandosi comunque di evento riconducibile all’area di rischio governata dal datore di lavoro, laddove si rilevi la completa inadeguatezza del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro (omessa predisposizione di un documento di valutazione dei rischi, nonché di un POS adeguato).

La Corte ribadisce poi taluni principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata, e cioè:

a) in materia di infortuni sul lavoro, il datore, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando la condotta del dipendente, “rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro” (v. Cass. 7188/2018 e Cass. n. 7267/2009);

b) se il comportamento colposo del lavoratore infortunato è riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta, lo stesso non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento. Per cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del lavoratore e le sue conseguenze “presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute” (v. Cass. n. 25532/2007 e Cass. 21587/2007);

c) la condotta colposa del lavoratore può essere considerata abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto quando essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, quando “sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (v. Cass. n. 5794/2021). In altri termini, può essere considerato imprudente e quindi abnorme anche il comportamento che, pur rientrando nelle mansioni del prestatore, “sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro” (v. Cass. n. 15124/2016 e Cass. n. 5007/2008);

d) per ritenere che il comportamento imprudente e imperito del lavoratore, in esplicazione delle sue mansioni, concretizzi un “rischio eccentrico” imputabile a negligenza ed idoneo ad escludere la responsabilità del datore/garante, è necessario che quest’ultimo abbia posto in essere le cautele finalizzate alla disciplina e governo del rischio derivante dalla condotta imprudente (v. Cass. n. 27871/2019).

Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale
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