Il rendimento inferiore alla media produttiva giustifica il licenziamento se la rilevanza disciplinare della violazione risulta dal codice disciplinare affisso in azienda

Nota a Cass. (ord.) 11 agosto 2022, n. 24722

Flavia Durval

La scarsa produttività del lavoratore per essere sanzionabile disciplinarmente va inserita fra le infrazioni del codice disciplinare affisso in azienda.

Questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione (ord. 11 agosto 2022, n. 24722, conforme ad App. Roma che aveva dichiarato inefficace il licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare aziendale; v. anche Cass. n. 54/2017; n. 22626/2013) in riferimento alla contestazione per violazione di una specifica regola di produttività aziendale, avendo il lavoratore prestato la propria attività con un rendimento inferiore al 50% rispetto alla media produttiva del reparto.

La Corte:

– ribadisce che “in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 St. lav.”;

– conferma la decisione di merito la quale aveva rilevato che il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti;

– riafferma i principi consolidati secondo cui: “la previa pubblicizzazione delle norme disciplinari relative alle sanzioni ed alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata assolve alla funzione sostanziale di garanzia di legalità e prevedibilità dell’esercizio del potere disciplinare, realizzata mediante la pubblicizzazione della delimitazione concordata dalle parti collettive dell’ambito dell’intervento repressivo, in relazione alla tipizzazione degli addebiti, alla graduazione della loro rilevanza e gravità ed alla correlazione con le sanzioni previste (v. Cass. n. 54/2017 cit., in motivaz.). L’affissione del codice disciplinare, ai sensi del primo comma dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo. Tale formalità pubblicitaria, che non ammette equipollenti, è diretta ad assicurare la conoscibilità legale della normativa disciplinare (di fonte convenzionale od unilaterale), sicché, come il lavoratore non può invocare la personale ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme, non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza” (v. Cass. n. 33811/2021, in q. sito con nota di P. COTI e n. 1861/1990).

In tema v., in q. sito, Il licenziamento per scarso rendimento, Monotema n. 5/2018 e Licenziamento per scarso rendimento (bibliografia essenziale).

Licenziamento per scarso rendimento e codice disciplinare
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