La comunicazione scritta del licenziamento può avvenire anche in forma indiretta, purché chiara, come nel caso di determinazione dirigenziale.
Nota a Cass. (ord.) 5 agosto 2022, n. 24391
Paolo Pizzuti
Il licenziamento di un dipendente di ente locale, disposto per iscritto con “determinazione dirigenziale” e mai tramesso all’interessato, che ne venga a conoscenza solo richiedendone e ottenendone una copia informe dall’ente, è pienamente efficace a patto che la relativa comunicazione per iscritto sia chiara, benché indiretta.
Così si esprime la Corte di Cassazione (ord. 5 agosto 2022, n. 24391; conf. Cass. n. 17652/2007 e Cass. n. 6447/2009) in un caso di licenziamento in cui la volontà di recesso e le relative ragioni sono stati espressi nella citata determinazione redatta in forma scritta, ma non comunicata al lavoratore venuto a conoscenza della stessa per averne acquisito informalmente copia presso gli uffici dell’amministrazione.
La Corte precisa che per quanto concerne la forma del licenziamento, la L. n. 604/1966, art. 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (v. Cass. n. 12499/2012); “sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”.