Il diritto alle ferie annuali retribuite non è soggetto a prescrizione se il datore di lavoro non pone il lavoratore nelle condizioni di fruirne.

Nota a Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, 22 settembre 2022, causa C-120/21

Fabrizio Girolami

Nell’ordinamento UE l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4.11. 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevedono, rispettivamente, quanto segue:

  • Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”;
  • Ogni lavoratore ha diritto (…) a ferie annuali retribuite”.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sesta Sezione, con sentenza 22 settembre 2022 (causa C-120/21) ha affermato che i predetti artt. 7 della Direttiva 2003/88/CE e 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali UE devono essere interpretati nel senso che “ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un lavoratore in un periodo di riferimento si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto è sorto, qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare il diritto summenzionato”.

La CGUE ha affermato tale importante principio, pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Corte federale del lavoro tedesca in relazione alla vicenda di un lavoratore che, a seguito della cessazione del rapporto avvenuta nel luglio 2017, aveva chiesto al datore un’indennità finanziaria per i 101 giorni di ferie annuali retribuite cumulati tra il 2013 e il 2017 e non goduti. La suddetta richiesta era stata rifiutata dal datore, sulla base di un’eccezione di prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 194, 195 e 199 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), secondo cui il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di tre anni che cominciano a decorrere alla fine dell’anno in cui i diritti medesimi sono sorti.

La Corte federale aveva sospeso il procedimento, sottoponendo alla CGUE la questione pregiudiziale se le citate norme dell’Unione europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale (quale l’art. 194, paragrafo 1, del BGB, in combinato disposto con l’art. 195 di quest’ultimo, secondo cui il diritto a ferie annuali retribuite è soggetto a un termine di prescrizione ordinario di tre anni, decorrente, nelle condizioni previste dall’art. 199, paragrafo 1, del medesimo BGB, dalla fine dell’anno in cui le ferie sono maturate, se il datore di lavoro non ha posto effettivamente il lavoratore, tramite solleciti e indicazioni in tal senso, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie).

La CGUE ha enunciato il principio di diritto in epigrafe, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • in via generale, secondo quanto già precisato dalla CGUE con sentenza 6 novembre 2018, in causa C‑619/16, l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale Direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto che tale Direttiva gli conferisce;
  • nel caso di specie, risulta accertato che il lavoratore non è stato effettivamente posto dal suo datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite;
  • come già evidenziato dalla CGUE con sentenza 6 novembre 2018, causa C-684/16, poiché il lavoratore è la parte debole nel rapporto di lavoro, l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite “non può essere interamente posto a suo carico, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite”;
  •  ne consegue che “la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto può avvenire solo a condizione che il lavoratore interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto in tempo utile”;
  • una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di invocare la prescrizione dei diritti del lavoratore, senza averlo effettivamente posto in grado di esercitarli “equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo (…) del rispetto della salute del lavoratore”;
  • in definitiva, il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto, invitandolo a farlo e informandolo delle conseguenze negative del contrario, vale a dire dell’estinzione del diritto e quindi anche dell’eventuale indennità finanziaria sostitutiva delle ferie.
Diritto alle ferie retribuite e termine di prescrizione
Tag:                 
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: