La nevrosi d’ansia (come lo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario e la patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal datore di lavoro) di cui sia provata la causa lavoro è indennizzabile anche se diversa da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse.
Nota a Cass. (ord,) 11 ottobre 2022, n. 29515
Maria Novella Bettini
“La malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art.13 D.LGS. n. 38/2000 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione”.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.11 ottobre 2022, n. 29515, diff. da App. Napoli) la quale cita due precedenti in cui è stato riconosciuto l’indennizzo (ex art. 13 cit.): 1) a favore del lavoratore che aveva contratto una malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario richieste dal datore di lavoro (v. Cass. ord. n. 5066/2018, in q. sito con nota di M.N. BETTINI); 2) nei riguardi del lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (v. Cass. ord. n. 8948/2020, annotata in q. sito da F. GIROLAMI).
La Corte precisa che, ai fini dell’indennizzo in questione, l’elemento rilevante “è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa”. Rientra infatti nel rischio assicurato all’art. 1 (richiamato poi dall’art. 3, D.P.R. n. 1124/1965) “non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa”. Ciò in quanto la tutela assicurativa è da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine” (così, Cass. SU. n. 3476/1994). Pertanto, “l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro” (v. Cass. ord. n. 5066/18, cit.).
Nella fattispecie, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva negato al lavoratore il diritto all’indennizzo nei confronti dell’INAIL per la nevrosi d’ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento subito.
Secondo la Corte territoriale non poteva ravvisarsi in capo al ricorrente una malattia professionale indennizzabile, poiché, in base all’art. 3, D.P.R. n. 1124/1965, la copertura assicurativa opera soltanto per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nella predetta previsione e non per quelle dipendenti da modalità organizzative del rapporto di lavoro.