L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter assoggettare a tassazione separata i compensi incentivanti la produttività erogati ai dirigenti negli anni successivi a quello di maturazione, occorre verificare la sussistenza di una delle cause previste dall’art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR.
Nota a AdE Risposta 6 aprile 2022, n. 173
Antonio Guidone
Con la Risposta ad interpello n. 173 del 6 aprile 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei premi di risultato del personale dirigente percepiti nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione.
Nel esaminato, la società istante rappresentava che, nel 2020, si era proceduto al rinnovo dell’accordo di contrattazione collettiva del personale dirigente, occasione con la quale era stato modificato il sistema per gestire e valutare gli obiettivi che, annualmente, i dirigenti avrebbero dovuto raggiungere per poter beneficiare di determinate somme a titolo incentivante. La società aveva, però, stipulato solo in data 13 maggio 2021 un nuovo verbale di accordo sindacale. Con tale documento, più in dettaglio, oltre ai nuovi criteri e modalità per liquidare gli incentivi, è stato espressamente chiarito che tali emolumenti saranno corrisposti l’anno successivo rispetto a quello di assegnazione degli obiettivi.
L’istante chiedeva di conoscere il corretto regime di tassazione da applicare alle somme erogate ai dirigenti nel 2021 con riferimento agli obiettivi raggiunti nel 2020.
Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, in base al principio di cassa, ex art. 51 del TUIR, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella loro disponibilità. Tuttavia, data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del succitato principio, l’art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR, ha previsto il regime della tassazione separata quando:
- gli emolumenti sono corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa;
- il ritardo è derivato da cause giuridiche sopravvenute (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi);
- il ritardo è derivato da altre cause (situazioni oggettive di fatto) non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non è fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
In tutti gli altri casi, ovverosia quando le somme sono corrisposte nello stesso periodo d’imposta o quando la corresponsione in un periodo d’imposta successivo è “fisiologica”, cioè coerente con i tempi ordinari di liquidazione degli emolumenti, si applica il regime di tassazione ordinaria.
Nel caso in esame, le somme non sono state qualificate come emolumenti arretrati, in quanto non è stato possibile ravvisare alcun “ritardo” nella loro erogazione dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica: un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del pagamento degli incentivi non può rientrare tra le situazioni giuridiche rilevanti ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR, sicché è ritenuto applicabile il regime di tassazione ordinaria.