La falsa denuncia presentata nei confronti del datore allo scopo di danneggiarlo per vendicarsi del mancato riconoscimento delle proprie rivendicazioni legittima il licenziamento.
Nota a Cass. (ord.) 11 ottobre 2022, n. 29526
Fabio Iacobone
La denunzia-querela a carico del legale rappresentante della società presentata non per rimuovere una situazione di illegalità o per tutelare i diritti del querelante, ma con la volontà di danneggiare il datore di lavoro per vendicarsi del mancato riconoscimento delle proprie rivendicazioni, costituisce una “condotta atta ad arrecare grave nocumento morale e materiale” alla società e, pertanto, legittima il licenziamento del lavoratore.
Lo afferma la Corte di Cassazione (ord. 11 ottobre 2022, n. 29526, conf. a Trib. Monza) specificando che l’esercizio del potere di denuncia, riconosciuto dall’art. 333 c.p.p., può essere fonte di responsabilità “qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell’illecito o della estraneità allo stesso dell’incolpato” (così, Cass. n. 22375/2017).
Tale responsabilità è addebitabile al lavoratore ricorrente la cui la condotta, sfociata nel licenziamento: a) è risultata improntata alla volontà di danneggiare il datore di lavoro per vendicarsi del mancato riconoscimento delle proprie rivendicazioni; b) ha comportato l’apertura di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della S. srl, seguita da un accesso dei Carabinieri presso la sede della società con l’acquisizione di diversi documenti e l’escussione di diversi dipendenti, al fine di verificare se egli avesse assunto consapevolmente, ed in maniera illegale, delle persone extracomunitarie introdottesi clandestinamente nel territorio italiano, utilizzando generalità e permessi di soggiorno falsi; c) ha causato grave nocumento morale e materiale per la società (in tema, v. Cass. n. 13534/2019, annotata in q. sito da G. ROSSINI).