Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31195
Agriturismo, Inquadramento previdenziale dell’azienda,
Accertamento ispettivo, Opposizione, Omessa pronuncia
Fatti di causa
Si controverte, all’interno di un giudizio di
opposizione ad iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di cartella di
pagamento, nel corso del quale è stato espletato (previa integrazione del
contraddittorio con Equitalia Sud s.p.a) positivamente giudizio di falso in
ordine alla relata attestante l’avvenuta notifica della cartella di pagamento
presupposta all’iscrizione, dell’inquadramento ai fini contributivi della M.C.
d. F.C., che a seguito di accertamento ispettivo congiunto (INPS, INAIL,
Ispettorato del lavoro) era stata inquadrata nei settore terziario pubblici
esercizi e non in quello agricolo, come ritenuto dall’impresa.
In particolare, con sentenza n. 1084 del 2015, la
Corte d’appello di Salerno, pronunciando sull’appello principale dell’INAIL e
sull’ appello incidentale dell’INPS e della M.C., avverso la sentenza di primo
grado che aveva accolto l’opposizione, in dispositivo, ha accolto l’appello in
riassunzione dell’INAIL, rigettato il ricorso in opposizione avverso
l’accertamento ispettivo accertandone la validità e rigettato, per quanto di
ragione, gli appelli incidentali proposti dall’INPS e dalla M.C..
La Corte ha, quindi interamente compensato le spese
del doppio grado di giudizio tra le parti ed ha condannato Equitalia Polis
s.p.a. alla rifusione in favore della M. d. C.F. delle spese del primo grado di
giudizio.
In motivazione, ha definitivamente dichiarato
l’annullamento della cartella di pagamento opposta e di tutti gli atti
conseguenti, in ragione della falsità della sua notifica accertata dal
Tribunale con sentenza passata in giudicato e, giudicando sulla questione di
merito dedotta in sede ispettiva, ha ritenuto che dalle prove per testi e
documentali acquisite si evincesse che l’attività di agriturismo svolta
mediante una apposita struttura di ospitalità non presentasse i caratteri della
stretta connessione con l’attività agricola;
pertanto, in difetto dei presupposti richiesti dalla
legge n. 730/1985 e dal d.lgs. n. 228/2001 e dalla I. n. 96 del 2006, al fine di inquadrare in quella
agricola l’attività di agriturismo (carattere complementare rispetto alla
conduzione del fondo che deve rimanere prevalente) andava confermato quanto
accertato in sede ispettiva con la conseguenza che andava rigettata l’opposizione
proposta avverso il medesimo.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS sulla base di
due motivi.
Resiste la M.C. d. F.C. con controricorso e ricorso
incidentale basato su due motivi illustrati da successiva memoria.
L’Inail resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.4) c.p.c., l’Inps si duole
del fatto che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato sul secondo
motivo di appello incidentale, con cui l’Istituto aveva lamentato l’erroneità
della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la
sussistenza dei presupposti per l’inquadramento nel settore agricolo
dell’azienda M.C. d. C.F., dando così luogo alla violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile e cioè
del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
In particolare, il ricorrente riproduce il primo
motivo di impugnazione formulato avverso la sentenza di primo grado, che era
riferito alla <omessa pronuncia sulla mancata opposizione avverso la
cartella di pagamento nel termine di quaranta giorni dalla notifica> ed il
secondo, rubricato appello incidentale < sull’inquadramento previdenziale
dell’attività esercitata dall’azienda M.C. d. C.F.> e riferisce anche che
con tale secondo motivo, di cui pure riproduce il testo, si era devoluta al
grado d’appello la questione dell’inquadramento previdenziale dell’azienda,
posto che nel caso di specie non risultavano sussistenti i presupposti in fatto
(attività principale di coltivazione del fondo ed allevamento del bestiame)
richiesti dalla normativa di settore (legge n. 730
del 1985, d.Ig. n. 228 del 2001 ed infine I. n. 96 del 2006) per l’inquadramento quale
azienda agricola.
Con il secondo motivo di impugnazione, ai sensi
dell’art. 360, primo comma n.4) c.p.c., l’ Inps
si duole del fatto che il giudice di secondo grado nella motivazione in diritto
abbia accolto l’appello dell’Inail con cui si censurava, sulla medesima
questione dell’appello proposto dall’INPS in via incidentale, la sentenza di
primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza dei
presupposti per l’inquadramento nel settore agricolo dell’Azienda, e quindi
aveva implicitamente ritenuto meritevole di accoglimento anche il secondo
motivo di appello incidentale dell’Inps speculare a quello dell’Inail, salvo
poi nel dispositivo accogliere solo l’appello dell’Inail e rigettare invece
quello incidentale dell’Inps dando così luogo ad un insanabile contrasto fra
motivazione e dispositivo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, la M.C.
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo
2135 c.c., del decreto legislativo n. 228 del
2001 delle leggi regionali Campania n.41 del
1984, n.5 del 2001, n. 10 del 2001 e del
d.p.g.r. della Campania n.104 del 2003 nonché la violazione dell’articolo 115 del c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, comma primo n. 3) c.p.c.
In particolare, deduce l’erroneità della sentenza
impugnata in ragione del fatto che la stessa aveva formato il proprio
convincimento sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
natura agricola dell’azienda solo sulla base delle errate considerazioni degli
ispettori verbalizzanti, tralasciando del tutto di valorizzare le specifiche
indicazioni sulle concrete modalità di esercizio dell’attività che erano emerse
dalla relazione tecnico economica a suo tempo presentata per ottenere l’iscrizione
nell’elenco degli operatori agrituristici ( doc. 5) e dalle indicazioni dei
testi escussi, di cui riproduce i contenuti. Dalle stesse, come già accertato
dal Tribunale, emergerebbe la prevalenza dell’attività di coltivazione del
fondo rispetto a quella di ristorazione, in quanto vi era prevalenza, tra gli
alimenti somministrati, di quelli prodotti in azienda.
Inoltre, la ricorrente incidentale lamenta la
mancata valutazione delle statuizioni della sentenza n. 7266 del 2008 del
Tribunale di Salerno che aveva definito un giudizio promosso da tale M.G. nei
confronti della M.C. avente ad oggetto il riconoscimento di differenze
retributive.
In particolare, viene rilevato che in quella sede il
giudice non avesse ritenuto applicabile il contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti di imprese commerciali in ragione della natura agricola
dell’attività svolta.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si
denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo
360, comma primo n.5) c.p.c.
Tale motivo investe nuovamente la mancata
considerazione dell’accertamento compiuto dalla citata sentenza n. 7266 del
2008 del Tribunale di Salerno sotto il profilo della decorrenza dell’attività
agrituristica, posto che era stato disatteso l’assunto degli ispettori
verbalizzanti, per cui detta attività sarebbe stata avviata già dal settembre
del 2002, stabilendo invece che l’inizio di tale attività andava fissato
all’aprile del 2003. Tale circostanza era stata ribadita agli ispettori dal
sig. D.L. che aveva testimoniato in occasione del giudizio di lavoro di cui
sopra. Anche in questo caso, la Corte d’appello non aveva valorizzato la
richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di ristorazione
depositata dal C. il 14 febbraio 2003 presso il Comune di Pontecagnano Faiano,
con il parere favorevole dell’ASL Salerno 2.
I due motivi del ricorso principale, autosufficienti
per quanto si è sopra riferito, vanno trattati insieme in quanto entrambi
riferiti alla circostanza che la sentenza impugnata, pur rigettando interamente
in dispositivo l’appello incidentale dell’INPS, non ha in alcun modo motivato
sul capo d’appello relativo al merito dell’opposizione all’accertamento
ispettivo.
La motivazione della sentenza impugnata non tocca in
alcun modo la posizione dell’INPS, che, con il secondo motivo dell’appello
incidentale, aveva rimesso al giudizio di impugnazione anche la questione
dell’inquadramento nel settore agricolo accertato dal primo giudice. Dunque, la
sentenza impugnata ha fornito motivazione solo al rigetto, in parte qua, del
primo motivo dell’appello incidentale proposto dall’INPS che riguardava il
profilo della ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Da ciò discende l’accoglimento dei motivi del
ricorso principale e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché si
pronunci sul secondo motivo dell’appello incidentale proposto dall’INPS oltre
che sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale della M., invece, è
inammissibile sia là dove denuncia la violazione di legge che ove deduce il
vizio di motivazione.
Entrambi i motivi, in verità, censurano
l’apprezzamento di merito circa la natura dell’attività svolta e la decorrenza
dell’inquadramento contestato.
Infatti, la denuncia di violazione di legge non si
accompagna alla individuazione di una erronea interpretazione delle disposizioni
indicate ed il motivo è interamente sostenuto da prospettazioni fondate sulla
diversa lettura del materiale istruttorio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
di legittimità, invece, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione
o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto
dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve
essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale
indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche
argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in
diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con
le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 17570 del 2020; Cass. n. 635 del 2015).
Ancora, per le Sezioni Unite di questa Corte di
cassazione (Cass. n. 34476 del 2019, seguite
tra l’altro anche da Cass. n. 5987 del 2021) è inammissibile il ricorso per
cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa
applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione
dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il secondo motivo non rispetta i canoni previsti
dall’art. 360, primo comma n. 5), non
riferendosi alla omessa valutazione di un fatto storico ma ad un complesso di
valutazioni che si pongono in alternativa rispetto al giudizio effettuato dal
giudice di merito. Si è precisato, infatti, che in tema di giudizio di
cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art.
360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua
oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole
questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento
complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole
risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente
apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove
acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 10525 del 2022).
In definitiva, accolto il ricorso principale,
dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata
in parte qua e rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione
anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; dichiara
inammissibile il ricorso incidentale e cassa in relazione al ricorso accolto la
sentenza impugnata;
Rinvia la causa, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa
composizione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
eventualmente dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.