Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31904
Indennità di infortunio, Richiesta in sede amministrativa,
Mancato riconoscimento della causa di lavoro, Impugnazione in sede giudiziale
– Termine di prescrizione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 18.3.2016, la Corte
d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
dichiarato prescritta l’azione proposta da C.D.D. volta ad ottenere le
prestazioni previdenziali previste per i postumi reliquati in suo danno
dall’infortunio occorsogli in data 4.8.2006 e di cui l’INAIL aveva negato la
riconducibilità a causa di lavoro;
che avverso tale pronuncia C.D.D. ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INAIL ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 111 e 104, T.U. n.
1124/1965, e 2943 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, compiendosi
la prescrizione delle prestazioni in tre anni e centocinquanta giorni dalla
data dell’infortunio, non costituissero validi atti interruttivi né
l’opposizione proposta ex art. 104, T.U. cit., avverso il provvedimento di
diniego, né l’avvenuto suo rigetto a seguito di collegiale medica disposta in
sede amministrativa;
che i giudici territoriali hanno motivato il loro
convincimento sul rilievo che gli atti del procedimento amministrativo per il
cui espletamento è stato previsto un termine massimo di centocinquanta giorni non
potrebbero rilevare quali atti interruttivi della prescrizione, in quanto già
ricompresi nella causa di sospensione della prescrizione medesima
normativamente prevista;
che tale convincimento – invero in passato avallato
da questa Corte, da ult. con sentenza n. 211 del 2015, per la quale l’inutile
decorso dei centocinquanta giorni previsti dall’art. 104, T.U. cit.,
configurerebbe una ipotesi di “silenzio significativo” della
reiezione dell’istanza dell’assicurato che farebbe nuovamente decorrere il termine
prescrizionale, salva l’efficacia interruttiva di eventuali atti stragiudiziali
dell’assistito o di un provvedimento tardivo di accoglimento parziale – è stato
tuttavia disatteso dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno viceversa
affermato che il termine di prescrizione triennale dell’azione per il
riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie
professionali, di cui all’articolo 112, T.U. n. 1124 del 1965, resta sospeso,
ex art. 111, comma 2°, dello stesso T.U., per tutta la durata del procedimento
amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un
provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore,
di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma
3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione
della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità
dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a
tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata (Cass. S.U. n. 11928
del 2019);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.