Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32114

Licenziamento collettivo, Comunicazione ex art. 4, co. 9, L. 223/1991,
Parcellizzazione, Illegittimità

Rilevato che

 

1. con sentenza 19 maggio 2020, la Corte d’appello
di Messina ha rigettato il reclamo principale di K.S. s.p.a. e incidentale di
A. B. (parzialmente accolto limitatamente all’integrale posizione delle spese
del giudizio davanti al Tribunale a carico della società datrice, invece da
questo condannata alla loro rifusione solo in misura della metà, compensata la
metà residua) avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato risolto
il rapporto di lavoro tra le parti dall’intimato licenziamento e condannato la
società al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria in
misura di venti mensilità pari all’ultima retribuzione globale di fatto
maturata alla data di cessazione del rapporto;

2. per quanto ancora rileva, essa ha ritenuto
illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore, in esito alla procedura di
mobilità avviata, ai sensi degli artt.
4 e 24 l. 223/1991,
con nota del 29 marzo 2017 e riguardante n. 516 dipendenti di qualifica
infungibile di guardia particolare giurata privi dell’abilitazione ENAC di
addetto alla vigilanza aeroportuale (tra i quali il lavoratore reclamato,
reclamante incidentale) e n. 8 impiegati amministrativi operanti nella Regione
Sicilia, per omessa indicazione specifica dei lavoratori licenziandi nella
lettera di comunicazione indirizzata agli uffici amministrativi competenti ed
alle associazioni sindacali di categoria, in violazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991,
pure con parcellizzazione in tre momenti successivi (in rispettive date 7
agosto 2017, con intimazione dei primi licenziamenti il 14 settembre 2017 e
successive del 9 ottobre 2017 e del 20 ottobre 2017), con variazioni di dati
prive di alcuna spiegazione;

3. con atto notificato il 15 luglio 2020, la società
ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore ha
resistito con controricorso.

 

Considerato che

 

1. in via preliminare, deve essere affermata
l’ammissibilità del ricorso, per asseverazione ai sensi degli artt. 3bis l.
53/1994 e 16 undecies, terzo
comma, ult. pt., d.l 179/2012 conv. con mod. da l.
221/2012 della procura speciale – conferita su supporto cartaceo (in calce
alla copia notificata del ricorso, come indicato sub doc. 2 allegato al
ricorso) e copiata per immagine su supporto informatico – di conformità
all’originale da cui è stata estratta e contenuta nella notificazione
telematica sottoscritta digitalmente dal difensore (esattamente come indicato
per il ricorso).

Non si ritiene qui applicabile il diverso principio,
invocato dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di
valida e tempestiva procura nel caso in cui la procura alle liti, conferita su
supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi,
trasmessa per via telematica unitamente alla notifica del ricorso per
cassazione, risulti priva, ai sensi degli artt. 83,
terzo comma c.p.c. e 10
d.p.r. 123/2001, dell’asseverazione di conformità all’originale mediante
sottoscrizione del procuratore con firma digitale (Cass. 14 maggio 2019, n.
12850). E ciò perché i richiamati riferimenti normativi riguardano l’ipotesi in
cui il difensore si costituisca in giudizio attraverso strumenti informatici:
il che, nel giudizio di legittimità, non è ancora consentito allo stato della
vigente legislazione, non essendo ad esso ancora esteso il processo civile
telematico; sicché, la mancanza dell’attestazione di conformità della procura
alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3bis
l. 53/1994 non comporta l’inammissibilità per nullità della notificazione,
venendo in rilievo, nell’attuale contesto di costituzione mediante deposito di
fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del
ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione
mancante (Cass. s.u. 21 dicembre 2020, n. 29175);

1.1. la procura speciale è poi legittima, risultando
chiaramente conferita, pure in mancanza di espressa indicazione della data,
dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notifica del
ricorso, ben desumibile dal suo rilascio in calce alla copia notificata del
ricorso e comunque anche aliunde, come nell’ipotesi in cui la procura risulti
anche dalla copia notificata, ovvero in tale copia se ne dia atto mediante
attestazione dell’ufficiale giudiziario (Cass. 24 marzo 2006, n. 6687; Cass. 27
maggio 2019, n. 14437): nel caso di specie, in calce alla copia notificata del
ricorso e specificamente indicata nella relata di notifica a mezzo PEC del
ricorso; e in essa risultando lo specifico riferimento alla proposizione del
“ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina,
sezione lavoro, n. 160/2020”;

2. nel merito, la ricorrente deduce violazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991,
per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’insufficienza, nella
comunicazione finale agli uffici amministrativi competenti ed alle associazioni
sindacali di categoria del 7 agosto 2017, di allegazione della graduatoria di
tutti i dipendenti della società, con indicazione dei punteggi attribuiti a
ciascuno, senza quella immediata dei lavoratori in concreto licenziati, avendo
essa inviato successivamente le comunicazioni del 9 ottobre 2017 e del 20
ottobre 2017, per mere rettifiche di errori nella redazione, senza apportare
variazioni delle modalità di applicazione dei criteri di scelta tempestivamente
comunicati con la prima, in assenza pertanto di pregiudizio per alcuno (unico
motivo);

3. esso è infondato;

4. questa Corte ha ritenuto, proprio in riferimento
all’odierno licenziamento collettivo, che la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991
(il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo
licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa
espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi e non già alla data di
loro ricezione), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata,
non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai
lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai
singoli licenziamenti), ma debba essere unica, così da esprimere l’assetto
definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di
applicazione dei criteri di scelta (Cass. 26
settembre 2018, n 23034); sicché, la comunicazione del 7 agosto 2017
risulta inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza
contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a
consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni
interessate ed essendo data comunicazione dei recessi soltanto con le suindicate
note successive, ben oltre il termine perentorio di sette giorni (Cass. 29
marzo 2022, n. 10120; Cass. 5 aprile 2022, n.
11004; Cass. 4 maggio 2022, n. 14055 e n.
14057);

4.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha
accertato, con argomentazione congrua (per le ragioni esposte dal penultimo
capoverso di pg. 9 all’ultimo di pg. 10 della sentenza) la non rispondenza
della comunicazione finale inviata il 7 agosto 2017 da K.S. s.p.a. agli uffici
amministrativi competenti ed alle associazioni sindacali di categoria, ai
requisiti previsti dall’art. 4,
nono comma l. 223/1991, siccome priva dell’indicazione nominativa specifica
dei lavoratori licenziandi e parcellizzata in tre momenti, laddove essa non può
che essere unica, tale da esprimere l’assetto definitivo dell’elenco nominativo
dei lavoratori da licenziare e le modalità di applicazione dei criteri di
scelta; e il suo accertamento resiste alla censura della ricorrente ed è anzi
confermato dall’allegazione della comunicazione 7 agosto 2017 con la relativa
graduatoria (integralmente trascritte in affoliazione tra pg. 9 e pg. 10 del
ricorso);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato per
infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di
soccombenza, da distrarre al difensore antistatario secondo la sua richiesta e
raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei
presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20
settembre 2019, n. 23535).

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna la società alla
rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida
in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre
rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con
distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13,
se dovuto.

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