Il lavoratore interinale che presta la sua opera in un altro Stato membro è assoggettato, durante gli intervalli tra una missione e l’altra, alla legislazione previdenziale dello Stato in cui risiede.
Nota a Corte di Giustizia UE 13 ottobre 2022, C-713/20
Alfonso Tagliamonte
L’art. 11, paragrafo 3, lett. a) ed e), del Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, va interpretato nel senso che “una persona che risiede in uno Stato membro e che svolge, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato membro, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato membro è assoggettata, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui risiede, qualora, in forza del contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro sia cessato durante tali intervalli”.
Così, si è pronunziata la Corte di Giustizia UE (13 ottobre 2022, C-713/20) con riguardo a due distinte controversie attinenti, rispettivamente, ad una cittadina olandese, residente in Germania, e ad un cittadino polacco, residente in Polonia, che avevano svolto nei Paesi Bassi una serie di incarichi di lavoro interinale, separati da diversi intervalli, e che, quando avevano richiesto all’Olanda l’erogazione della pensione (nel caso della cittadina olandese) e l’erogazione di assegni familiari (nel caso del cittadino polacco), si trovavano in uno di tali intervalli. L’Olanda, rigettando le domande, aveva considerato i lavoratori come iscritti alla previdenza sociale dei Paesi di residenza e pertanto soggetti alla legislazione previdenziale di tali Paesi poiché né la cittadina olandese né il cittadino polacco avevano svolto attività lavorativa negli intervalli tra gli incarichi interinali per cui durante i suddetti intervalli nei loro confronti non poteva trovare applicazione la legislazione dei Paesi Bassi, dovendosi invece applicare la legislazione dello Stato di residenza, in forza del criterio residuale previsto dall’art. 11, paragr. 3, lett. e), Reg. CE n. 883/2004.
Tale disposizione prevede che “qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) del citato paragr. 3 è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni di detto Regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri. Essa si applica sia alle persone che hanno cessato definitivamente ogni attività lavorativa sia a quelle che hanno cessato la loro attività solo temporaneamente” (v., Corte di Giustizia UE 11 novembre 2004, C-372/02, punto 24).
Le lett. da a) a d) della norma in questione stabiliscono che:
“a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro”.