La prescrizione dell’azione per l’indennizzo INAIL, sospesa durante la fase amministrativa, riprende a decorrere dal giorno della comunicazione del provvedimento di accoglimento o diniego.
Nota a Cass. (ord.) 11 ottobre 2022, n. 29532
Rossella Rossi
La prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l’intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione dell’indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore. Il carattere recettizio del provvedimento dell’INAIL e l’ineludibile esigenza di ancorare la ripresa della prescrizione a termini univoci impongono di avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, non alla data di emissione del provvedimento, bensì a quella in cui il provvedimento è stato comunicato all’interessato.
Questo, il principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. 11 ottobre 2022, n. 29532; conforme a Cass. SU. n. 11928/2019, in q. sito con nota di A. SERRA) in accoglimento del ricorso di un lavoratore in un procedimento avente a oggetto una richiesta di indennizzo a seguito di infortunio sul lavoro.
La Corte precisa che, in difetto di un’espressa indicazione del legislatore in tal senso, il decorso del termine di centocinquanta giorni non costituisce un’ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione.
Come noto, le azioni volte a conseguire le prestazioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si prescrivono nel termine di un triennio, che decorre “dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, co.1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
La prescrizione rimane sospesa “durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità” (D.P.R. n. 1124/1965, art. 111, co. 2), che deve compiersi “nel termine di centocinquanta giorni”, elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, co. 3).
Come ha chiarito la Corte Costituzionale, il termine di centocinquanta giorni, invocato nell’odierno giudizio, “risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui all’art. 102, co.2, previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) – con gli ulteriori sessanta giorni concessi all’interessato dall’art. 104, co.1, per opporsi al provvedimento dell’INAIL ed infine con i sessanta giorni che quest’ultimo ha a disposizione per decidere ai termini del successivo art. 104, co. 2” (Corte Cost., n. 207/1997, punto 3.1. Considerato in diritto).
In base al D.P.R. n. 1124/1965, art. 111, co. 3, ultimo periodo, “Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l’interessato ha facoltà di proporre l’azione giudiziaria”.