L’Agenzia ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 12 del D.L.“Aiuti-bis” che, per contenere il costo dell’energia elettrica, del gas e per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito una nuova soglia di esenzione per i fringe benefit erogati al lavoratore dal proprio datore di lavoro.

Circolare AdE 4 novembre 2022, n. 35/E      

Antonio Guidone

Con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti relativi all’ambito applicativo dell’art. 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, denominato Aiuti-bis, convertito, con modifiche, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, con il quale è stata disposta, per il solo 2022, una disciplina derogatoria dell’art. 51, co. 3, del TUIR, in tema di fringe benefit.

Più precisamente, l’art. 12 ha disposto che, per il solo 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, unitamente alle somme erogate e rimborsate al medesimo dal datore di lavoro finalizzate al pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas naturale, non siano imponibili fino al limite complessivo di 600 euro, in deroga rispetto al regime ordinario. Qualora venga superata la nuova soglia, verrà tassato l’intero ammontare e non solo la quota eccedente il limite di 600 euro.

La nuova disposizione si applica a tutti i lavoratori che già possono beneficiarne ai sensi del menzionato co. 3 dell’art. 51, del TUIR, ovverosia i lavoratori dipendenti e quelli che percepiscono redditi assimilati, elencati nell’art. 50, TUIR.

È stato poi chiarito che i predetti soggetti ne possono godere anche con riferimento ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge o ai familiari (è il caso del coniuge non legalmente separato e dei figli, ex art. 12, TUIR).

Inoltre, in assenza di un richiamo espresso del co. 2 dell’art. 51, i benefici possono essere corrisposti anche ad personam e non necessariamente ad una specifica categoria di lavoratori.

Relativamente all’ambito oggettivo di applicazione, viene chiarito che:

  • nel perimetro delle utenze domestiche rientrano tutte quelle che riguardano immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, in base ad un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, prescindendo che negli stessi sia stata stabilita la residenza o il domicilio. L’unico requisito rilevante è che le spese rimborsate restino a loro carico;
  • vi rientrano altresì le spese per le utenze intestate al condominio ripartite, pro quota, a carico dei singoli condomini e le spese intestate al locatore (proprietario dell’immobile) che il locatario (che potrà essere il dipendente, il suo coniuge o altro familiare) abbia stipulato in base ad un contratto di locazione nel quale sia stato previsto a lui l’addebito analitico di tali spese e tale spesa sia effettivamente sostenuta.

Nella circolare sono state chiarite anche le modalità con cui il datore di lavoro deve giustificare e provare l’erogazione degli emolumenti:

  • nel rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e di quello del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 (codice protezione dei dati personali), il datore di lavoro potrà acquisire e conservare tutta la documentazione rilevante;
  • in alternativa, il datore di lavoro potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche;
  • per evitare che le medesime fatture non siano già oggetto di plurima richiesta di rimborso, il datore di lavoro dovrà acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il lavoratore attesti che le medesime fatture non siano già state rimborsate né a lui né ad altri.

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il reddito di lavoro dipendente è determinato in base al principio di cassa, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del TUIR, nel senso che la retribuzione deve essere imputata nel momento in cui viene effettivamente percepita dal lavoratore e che tale principio si applica sia alle erogazioni in denaro sia a quelle in natura. Se i benefit sono erogati sotto forma di voucher, si fa riferimento al momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, prescindendo dal momento della loro fruizione. Viene in sostanza confermata l’applicazione per cassa del nuovo regime.

È stato altresì ricordato che la nuova soglia, pur riferendosi al solo 2022, deve essere calcolata secondo il principio di cassa allargata: ciò significa che, per determinare il reddito di lavoro dipendente, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (in questo caso 2023).

Infine, a seguito di dubbi interpretativi sul punto, l’Agenzia ha specificato che la menzionata agevolazione è diversa e autonoma rispetto al bonus carburante previsto dall’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51. Proprio perché le norme in questione rappresentano due misure autonome, potranno cumularsi e le somme non saranno imponibili se: il bonus carburante non supererà il valore di 200 euro, per uno o più buoni benzina, e il benefit per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas non supererà la soglia di 600 euro.

Nel caso in cui le soglie vengano superate, le somme saranno assoggettate, per l’intero, a tassazione ordinaria. Per l’Agenzia, il regime giuridico menzionato si applicherà anche qualora il dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit, superando così l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo”, di cui alla circolare n. 27 del 2022.

Fringe benefit per acqua, luce e gas: non tassati fino a 600 euro per il 2022
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