Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33131

Sospensione dei pagamenti contributivi ex art. 2, DPCM 3754/09
– Personale assunto in data successiva all’ evento calamitoso, Applicabilità
del beneficio, Esclusione

 

Con sentenza del 27.10.16 la Corte d’Appello
dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede
del 30.9.15, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di addebito notificato
al contribuente in epigrafe, nella parte in cui nega il diritto alla sospensione
dei pagamenti contributivi ex art. 2 DPCM 3754/09, disposta in ragione del
sisma del 6.4.09, ritenendo applicabile la sospensione, in difetto di
previsione ostativa, anche ai contributi successivi alla detta data – purché
ricadenti nel periodo previsto alla disciplina, per come anche successivamente
prorogata – inerenti personale assunto successivamente al richiamato evento.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo,
cui resiste il contribuente con controricorso.

Con unico motivo si deduce violazione dell’articolo
2 citato e dell’art. 33 co. 28 I. 183/11, per avere la corte territoriale
trascurato che la previsione stessa della “sospensione” dei pagamenti
contributivi implica la preesistenza dell’obbligo contributivo rispetto all’evento
considerato dalla norma.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che l’articolo 2 del dpcm n. 3754
del 2009 dispone che “ai datori di lavoro e a lavoratori autonomi anche
del settore agricolo, operanti alla data dell’evento sismico nei comuni di cui
all’articolo 1, è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.

L’articolo 39 del decreto legge 78 del 2010 ha
quindi disposto l’ulteriore sospensione dei versamenti contributivi nei
confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, disponendo che il
termine di scadenza della sospensione dei versamenti è prorogato al 15 dicembre
2010.

La controversia pone il problema dell’applicazione
della sospensione predetta alle imprese operanti all’epoca del sisma in
relazione agli obblighi contributivi del personale assunto in data successiva
al sisma.

Questa Corte, con riferimento ad altra identica
previsione pur relativa a diverso sisma (quello del Molise), ha ritenuto
infondata “la pretesa del contribuente di far discendere il diritto al
beneficio della sospensione contributiva dal solo requisito per l’impresa
dell’esistenza della sede legale ed operativa in uno dei comuni interessati dal
sisma, in quanto trascura il dato di fondo, correttamente evidenziato dalla
Corte di merito, dell’avvenuta assunzione dei dipendenti in epoca successiva a
quella del predetto evento calamitoso: invero, solo con l’instaurazione dei
rapporti lavorativi sorgeva l’obbligo dei relativi versamenti contributivi
rispetto ai quali veniva poi avanzata istanza di sospensione, ma nel caso in
esame ciò accadeva dopo il verificarsi del sisma, per cui all’epoca dello
stesso evento non erano sorti ancora obblighi contributivi rispetto ai quali
poter invocare il beneficio della sospensione contributiva; non si tratta,
quindi, come intende far credere il ricorrente, di verificare la natura dei
rapporti lavorativi intercorsi tra l’impresa ed i dipendenti, bensì di
accertare, come esattamente avvenuto nella fattispecie, se quei rapporti già
sussistessero o meno all’epoca dell’evento a decorrere dal quale era possibile
invocare la sospensione del versamento dei relativi contributi” (ord. Sez.
L, n. 28742 del 07/11/2019 Rv. 655698 -01).

Analogo principio era stato affermato in precedenza
da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18697 del 2019, secondo la quale “il tenore
testuale della disposizione risulta incentrato, oltre che sulla limitazione
geografica relativa ai soggetti aventi sede legale od operativa in uno dei
Comuni indicati, sull’effetto della sospensione dei versamenti dei crediti
contributivi nonché sull’analoga sospensione degli adempimenti connessi a tali
versamenti; poiché può essere sospeso solo un termine che è in corso e che,
senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, è evidente la
stretta relazione logica e giuridica che esiste tra il riferimento a queste
scansioni necessarie alla realizzazione dell’obbligo contributivo ed il
necessario loro collegamento con la sussistenza del rapporto di lavoro da cui
l’obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell’obbligo
stesso”. La medesima sentenza ha altresì sottolineato che “è evidente
la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell’adempimento di
obblighi già esistenti al momento del sisma, e quella di eccettuazione dall’obbligo
contributivo per imprese che, pur non trovandosi a dover affrontare le ovvie
difficoltà derivanti dal verificarsi del sisma e dal dover adempiere agli
obblighi contributivi per i propri dipendenti, decidono di procedere a nuove
assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità della
medesima scelta”, concludendo che “nel silenzio della legge, non è
dato all’interprete ricorrere ad interpretazioni estensive trattandosi di
disposizioni certamente eccezionali, addirittura espresse da ordinanze di
protezione civile fondate sulla ricorrenza del presupposti previsti all’epoca
dalla L. n. 225 del 1992, oggi abrogata per effetto del d.lgs. n. 1 del 2018,
art. 48, comma 1 lett.a, per l’adozione di ordinanze di necessità soggette, peraltro,
a necessaria copertura finanziaria”.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento
all’analoga previsione contenuta nelle disposizioni relative al sisma in
Abruzzo, che prevede analoga sospensione degli obblighi contributivi
previdenziali.

Coerente con l’interpretazione accolta è infatti la
considerazione che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente
riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento sismico del 2009, in
considerazione del fatto che il beneficio in questione è stato previsto con lo
scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando alle stesse di
pagare i contributi e lasciando quindi alle medesime una maggiore disponibilità
di denaro per fronteggiare l’emergenza determinata dal terremoto; la norma non
si occupa invece delle imprese in questione che, sulla base di valutazioni
economiche, operino assunzioni future, essendo queste piuttosto sintomo dell’
assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa
dell’evento, sicché il beneficio non può spettare in relazione ai lavoratori
assunti dopo l’evento sismico.

Può dunque fermarsi il principio in base al quale la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché
di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevista
dall’articolo 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento
sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova
applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in
relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma,

La sentenza impugnata non si è attenuta a questo
principio e va conseguentemente cassata.

La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in
diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del
presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

 

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33131
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