Qualora l’iscritto a INARCASSA non comunichi tempestivamente una situazione di incompatibilità, l’ente conserva il potere di rilievo d’ufficio senza limiti temporali.
Nota a Cass. (ord.) 10 ottobre 2022, n. 29379
Giuseppe Catanzaro
Nel caso in cui un ingegnere iscritto all’Inarcassa non assolva all’onere di fornire le informazioni sui requisiti previsti per la continuità dell’esercizio della professione, ivi inclusa l’eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, INARCASSA non è posta nelle condizioni di esercitare il proprio potere di verifica e ciò impedisce il decorso del termine decadenziale, per cui l’ente conserva il potere di rilievo d’ufficio senza limiti temporali.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord.) 10 ottobre 2022, n. 29379 in una vicenda nella quale un ingegnere, avendo omesso, a suo tempo, di comunicare la contemporanea iscrizione all’INPS n conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società, si era visto decurtare da INARCASSA la pensione per il disconoscimento dei contributi versati nel periodo di doppia iscrizione.
La domanda era stata accolta dalla Corte d’appello di Palermo (n. 103/2016) che aveva ritenuto operante, nel caso di specie, il termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge per l’esercizio da parte di INARCASSA del potere di revisione dell’anzianità degli iscritti. Per la Cassazione, invece, “il potere della Cassa di rendere inefficaci entro il quinquennio, agli effetti dell’anzianità di iscrizione, i periodi per i quali la continuità nell’esercizio della professione non risulti dimostrata, è strettamente collegato; anche nei caso che detta continuità non risulti per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, al compimento dell’analitica attività di comunicazione posta a carico dell’iscritto dallo Statuto INARCASSA, a norma dell’art. 7 dello Statuto, approvato con D.M. 28 novembre 1995, funzionale all’esercizio del potere di verifica” (v. Cass. n. 16252/2018).
Sicché, quando manchi la comunicazione, da parte del professionista, di qualsiasi informazione, difetta radicalmente il presupposto per il decorso del termine di decadenza.
I giudici ribadiscono inoltre il principio consolidato secondo cui ai sensi della L. n. 1046/1971, art. 2, è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione (Cass. n. 23687/2015).