Il pubblico dipendente (collaboratore professionale sanitario- infermiere dipendente di un’Azienda Sanitaria Provinciale), adibito per la maggior parte del turno lavorativo a mansioni inferiori a quelle di assegnazione, ha diritto al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, purché ne dia specifica prova.
Nota a Trib. Lamezia Terme 13 settembre 2022, n. 298
Sonia Gioia
Nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro può esigere dal dipendente lo svolgimento di attività corrispondenti a mansioni inferiori rispetto a quelle di adibizione ove sussistano obiettive esigenze organizzative o di sicurezza e a condizione che le funzioni assegnate non siano del tutto estranee alla professionalità del lavoratore e sia assicurato lo svolgimento, in misura prevalente ed assorbente, dei compiti propri della categoria di appartenenza.
In mancanza di tali presupposti, l’esercizio dello jus variandi è illegittimo e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno (patrimoniale e non) da dequalificazione professionale purché, in sede giudiziale, fornisca prova degli elementi fattuali significativi di tale pregiudizio e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Lamezia Terme 13 settembre 2022, n. 298 in relazione ad una fattispecie concernente alcuni dipendenti di un’Azienda Sanitaria Provinciale, con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere (inquadrati nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica), che lamentavano di aver subìto una dequalificazione professionale per essere stati adibiti, a causa della grave e cronica carenza di personale, alle mansioni tipiche degli operatori socio- sanitari (inquadrati nella categoria B del CCNL cit.), in maniera continuativa e prevalente per la maggior parte del turno.
Al riguardo, il Tribunale, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 19419/2020), ha precisato che, nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che:
- sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente ed assorbente, delle funzioni proprie della categoria di appartenenza;
- le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità;
- ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando “ininfluente che la P.A., nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore”, poiché, in tal caso, viene in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede (ex 1375 c.c.) ma anche dell’obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l’interesse pubblico sotteso all’esercizio delle loro attività (ex art. 98, co. 1, Cost.; art. 54, D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Di conseguenza, il provvedimento datoriale di assegnazione a mansioni inferiori, adottato in assenza dei presupposti sopra richiamati, configura una violazione del diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni di ultima assegnazione (ex art. 52, D. LGS. n. 165, cit.) che può determinare l’insorgenza di differenti profili di danno risarcibili: da un lato, il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore, dalla mancata acquisizione di maggiori capacità o dalla perdita di chance, cioè di avanzamenti di carriera e ulteriori possibilità di guadagno, e, dall’altro, il danno non patrimoniale, comprendente l’eventuale lesione dell’integrità psicofisica del prestatore, medicalmente accertabile, il danno esistenziale nonché il pregiudizio arrecato all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.
Il danno non patrimoniale, in particolare, è risarcibile ogni qualvolta l’assegnazione a mansioni inferiori abbia determinato “una grave violazione dei diritti del lavoratore”, costituzionalmente garantiti, da accertarsi in concreto, in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore e indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.
Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, tuttavia, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (c.d. danno in re ipsa), non potendo prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del danno stesso.
La prova del danno subìto, pertanto, spetta al prestatore che non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo essere desunta anche dall’allegazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (ai sensi dell’art. 2729 c.c.), consistenti, ad esempio, nella qualità e quantità delle mansioni svolte, nella natura e nel tipo di professionalità coinvolta, nella durata del demansionamento o nella diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la denunciata dequalificazione (Cass. ord. n. 24585/2019).
In attuazione di tali principi, la Corte territoriale ha condannato l’ente pubblico al risarcimento del danno da dequalificazione dal momento che, sulla base delle risultanze istruttorie, era emerso che gli infermieri ricorrenti erano stati adibiti, per la maggior parte (più del 50%) del loro turno lavorativo, a mansioni ausiliarie di attività alberghiere, di igiene professionale e assistenza dei pazienti nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell’operatore socio – sanitario.