L’Agenzia ha precisato che i rimborsi da parte del datore di lavoro per le spese sostenute dai dipendenti, a favore dei propri figli, destinati all’acquisto di tablet o laptop e al pagamento di eventuali contributi per il test di ingresso ad istituti scolastici, non sono tassati, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. f, del TUIR.
Nota a AdE Risposta 24 maggio 2022, n. 294
Antonio Guidone
Con la Risposta ad interpello n. 294 del 24 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito se i rimborsi erogati da un datore di lavoro ai suoi dipendenti per le spese da questi ultimi sostenute per l’acquisto di tablet o laptop dei loro figli o per il pagamento di eventuali contributi costituiscono o meno reddito.
Nel caso in esame, l’istante intendeva sostenere i propri dipendenti trasferiti in Paesi stranieri, i c.d. transferred employees, attraverso il rimborso di alcune spese sostenute dagli stessi a favore dei figli in età scolare, in particolare:
- per l’acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;
- per il test di ingresso (qualora previsto) per l’ammissione ad una scuola.
A tal proposito, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se il rimborso di tali spese concorresse o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del TUIR, sulla base del principio di onnicomprensività, tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, purché inerenti al rapporto di lavoro, concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, tale principio subisce delle deroghe contenute nel successivo co. 2 del medesimo articolo, in particolare non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, a prescindere dalle modalità di erogazione:
- l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari a carico (coniuge, figli) per specifiche finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (lett. f);
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie dipendenti, per far fruire al coniuge o ai figli servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, inclusi i servizi di mensa ad essi connessi, la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e borse di studio. (lett. f-bis).
Come già evidenziato in diversi documenti di prassi (la risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E e la circolare 22 dicembre 2000, n. 238), i rimborsi che il datore di lavoro opera per le spese effettuate dai propri dipendenti per l’acquisto di pc, laptop e tablet, destinati alla fruizione dei servizi educativi a favore dei figli di questi ultimo o per assegni, borse di studio, premi a favore dei familiari, rientrano nelle spese non tassate.
L’Amministrazione finanziaria ha però specificato che le predette somme e valori sono detassati a condizione che la loro offerta sia rivolta alla “generalità dei dipendenti” o a “categorie di dipendenti”; al contrario, l’esclusione dal reddito non è riconosciuta qualora siano erogati ad personam.
A tal riguardo, secondo l’Amministrazione finanziaria, i transferred employees dovrebbero essere considerati una specifica categoria di dipendenti. A sostengo di questa conclusione viene richiamata la precedente risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 378/E, secondo cui i lavoratori dipendenti trasferiti in stati esteri, denominati expatriates, potevano essere considerati come un raggruppamento omogeneo. Il medesimo ragionamento viene applicato alla categoria dei transferred employees.
L’Amministrazione finanziaria conclude, pertanto, ritenendo che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei transferred employees, sia per l’acquisto di laptop/tablet che per eventuali contributi per test di ammissione ad istituti scolastici, non costituisce reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, co. 2, lettera f-bis), del TUIR.