Il lavoratore ha diritto alla prosecuzione con il cessionario dell’impresa alberghiera.
Nota a Trib. Roma 10 ottobre 2022, n. 8186
Fabrizio Girolami
L’acquisizione della disponibilità di un’azienda nei suoi elementi materiali, mediante un’operazione di “affitto d’azienda”, produce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., l’effetto traslativo dei rapporti di lavoro, a prescindere dal fatto che l’affittuario apporti modifiche nell’organizzazione o nella struttura materiale dell’azienda medesima.
È l’importante principio stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 8186 del 10 ottobre 2022.
Nel caso di specie, un lavoratore, a far data dal mese di ottobre 2010, aveva prestato servizio alle dipendenze di una Associazione (denominata TURESPO) che gestiva una casa per ferie (“Il Romitillo”), ovverosia una struttura alberghiera ricettiva attrezzata per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, di proprietà di una Congregazione religiosa (sulla base di apposito contratto di gestione). Nello specifico, egli operava a tempo pieno come addetto alla reception della struttura alberghiera, inquadrato al livello C1 del C.C.N.L. Agidae (Istituzioni Socio-Sanitarie, Assistenziali, Educative).
Nel mese di ottobre 2012 la Congregazione religiosa aveva affidato la gestione della struttura all’Associazione PICCOLO EREMO, alle dipendenze della quale il lavoratore aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa fino a quando, in seguito alla crisi determinata dall’emergenza pandemica, l’Associazione, aveva intimato il licenziamento al lavoratore per asserita cessazione dell’attività.
Il lavoratore aveva quindi convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Associazione PICCOLO EREMO ritenendo inesistente/inefficace/illegittimo il licenziamento da quest’ultima intimato, sostenendo che lo stesso fosse stato esercitato “a non domino”, non essendo l’Associazione più titolare del rapporto di lavoro. Il lavoratore aveva dedotto, infatti, che – a far data dal 16 marzo 2020 – la Congregazione religiosa aveva affidato la gestione della casa per ferie alla Associazione XENIA. In altri termini, secondo la tesi del lavoratore, la medesima Congregazione aveva posto in essere una operazione di “affitto d’azienda” inquadrabile nell’ambito del “trasferimento d’azienda” ex art. 2112 c.c.., posto che gli elementi che identificavano l’impresa (locali, mobilio, licenze, avviamento, marchio, sito, foto, know-how, sistema di prenotazione, convenzione con il Policlinico Gemelli) erano rimasti sostanzialmente immutati.
Il lavoratore aveva chiesto, pertanto, una pronuncia di accertamento dell’intervenuto trasferimento d’azienda in capo all’Associazione XENIA, a decorrere dal 16 marzo 2020, e il suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con la medesima XENIA, con richiesta a quest’ultima di ripristinazione in fatto del rapporto di lavoro.
L’Associazione XENIA aveva negato invece la configurabilità di un “trasferimento d’azienda” sul presupposto che, successivamente al rilevamento della gestione della casa per ferie, aveva operato una radicale ristrutturazione dei locali della struttura (procedendo, tra l’altro, ad ammodernare il mobilio e ad acquistare nuovi computer e sistemi informativi).
Il Tribunale romano, con la sentenza in commento, ha accolto le richieste del lavoratore e ha disatteso le controdeduzioni dell’Associazione XENIA, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’art. 2112 c.c. definisce il trasferimento di azienda come “qualsiasi operazione che…comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale (…) ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda”;
- nel caso di specie, il fatto che XENIA abbia proceduto a una ristrutturazione della azienda, non ha “attitudine intrinseca ad evitare l’applicazione dell’art. 2112 c.c., perché la verificazione dell’effetto traslativo del rapporto va, almeno in linea di principio, valutata al momento del passaggio” come reso evidente dalla sopra citata definizione di trasferimento di azienda;
- pertanto, “una volta acquisita, in qualsiasi forma, la disponibilità dell’azienda nei suoi elementi materiali, si produce l’effetto traslativo dei rapporti di lavoro, senza che possa assumere rilevanza il fatto che, poi, l’affittuario apporti modifiche nell’organizzazione dell’impresa o addirittura nella struttura materiale dell’azienda”;
- l’identità di una impresa alberghiera è essenzialmente determinata “dalla sua consistenza strutturale di base (rimasta a quanta consta inalterata), che ne costituisce il sostrato identificativo fondamentale e l’elemento di maggior valore senza il quale nessuna attività potrebbe esservi svolta; dalla sua collocazione; dal suo nome (rimasto inalterato); dall’attività svolta (rimasta identica nella prosecuzione …) e da quel che naturalmente ne consegue in termini di capacità di conservazione dell’avviamento; e non è certo pregiudicata da interventi anche radicali di mera ristrutturazione e tantomeno da soluzioni di continuità inerenti alla composizione ed all’organizzazione delle maestranze o dall’introduzione di nuovi computer”.