Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34036

Differenze retributive, Cooperativa sociale, Fusione per
incorporazione, Crediti maturati nei confronti della società incorporata,
Successione ex art. 2504 bis cod. civ.

Rilevato che

 

1. B.B. e altri lavoratori convennero in giudizio C.
sociale – S.C.S. onlus (da ora C.) chiedendo il pagamento di differenze
retributive – per mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali nazionali
e/o territoriali, mancata applicazione degli aumenti periodici di anzianità e
relativa incidenza sul calcolo delle ferie, dei permessi, dei congedi, delle
festività, delle mensilità aggiuntive e dell’ERT (elemento retributivo
territoriale) – maturate nel periodo di lavoro alle dipendenze della
cooperativa sociale E.P., società incorporata dalla convenuta C., quando i
rapporti di lavoro in oggetto erano già cessati;

2. il giudice di primo grado respinse la domanda;

3. la Corte di appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la C. al pagamento in
favore degli originari ricorrenti delle somme in favore di ciascuno come in
dispositivo indicate, oltre accessori, a titolo di differenze derivanti dal
calcolo degli scatti di anzianità nei limiti della prescrizione;

4. per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso C. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 380- bis. 1. cod. proc. civ.; la parte
intimata ha resistito con controricorso;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
2504 bis cod. civ. in combinato disposto con l’art.
2112 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la
fattispecie della fusione per incorporazione fosse regolata in tutti i suoi
aspetti, anche in relazione ai rapporti di lavoro ed alle obbligazioni da essi
derivanti, dall’art. 2504 bis, comma 1, cod. civ.
e non dall’art. 2112 cod. civ. quale legge
generale in tema di rapporti di lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis
cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2112
cod. civ. ed in relazione alla Direttiva
2011/35/UE, alla Direttiva 2001/23/CE, alla
Direttiva 77/187/CE, e all’art. 117 Cost. . Premesso che la Direttiva 2011/35/UE stabiliva che la tutela dei
diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione era
disciplinata conformemente alla Direttiva
2001/23/CE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti), assume che tanto implicava l’applicabilità alla fattispecie in
esame, di fusione per incorporazione, dell’art.
2112 cod. civ., diversamente risultandone vulnerato il principio del
rispetto dell’ordinamento comunitario da parte dei singoli ordinamenti
nazionali sancito dall’art. 117 Cost.;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 2504 bis cod. civ.
in combinato disposto con l’art. 2112 cod. civ.
oltre che della Direttiva 2001/23/CE e della Direttiva 77/187/CE, censurando la sentenza
impugnata per avere violato le disposizioni nazionali e comunitarie le quali
stabiliscono la responsabilità del soggetto incorporante per i crediti del
lavoratore solo nell’ipotesi di rapporto di lavoro in essere al momento del
trasferimento;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 2504 bis cod. civ.
in combinato disposto con l’art. 2112 cod. civ.
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità
del disposto dell’art. 2560 cod. civ. ritenuto
incompatibile con la disciplina dettata dall’art.
2504 bis cod. civ. .

5. i primi tre motivi di ricorso, esaminati
congiuntamente per connessione, sono infondati;

5.1. ritiene la Corte, in continuità con proprio
precedente intervenuto in identica fattispecie (Cass. 30577/2021), che la tesi
della odierna ricorrente, secondo la quale in ipotesi di fusione i crediti dei
lavoratori scaturenti da rapporti di lavoro cessati sarebbero regolati dall’art. 2112 cod. civ. e non dall’art. 2504 bis cod. civ., sia priva di fondamento
normativo;

5.2. anche dopo il recente arresto di Cass. Sez. Un.
n. 21970/2021, che in sede di composizione di un contrasto insorto nell’ambito
delle Sezioni semplici, ha ritenuto non giustificata, alla stregua del diritto
positivo, la ricostruzione della fusione come fenomeno di natura
evolutivo-modificativa con sopravvivenza della società incorporata o fusa,
ravvisando in essa un fenomeno implicante la estinzione delle società
incorporate o fuse con effetto devolutivo e successorio, non vi è spazio,
infatti, per la invocata applicabilità dell’art.
2112 cod. civ. in luogo della previsione generale dell’art. 2504 bis cod. civ. con riferimento ai crediti
del lavoratore maturati nei confronti di una delle società incorporate;

5.3. il lineare portato della disposizione dell’art. 2504-bis cod. civ., non lascia spazio ad
equivoci nel collegare alla fusione un generale subentro della società che da
essa risulta in tutti i diritti e gli obblighi delle società ad essa
partecipanti; tanto è reso palese dal dato testuale del primo comma il quale
così recita: << La società che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori
alla fusione>>;nell’ambito di tale fenomeno successorio concernente
quindi, per espresso disposto di legge, tutte le posizioni, attive e passive, facenti
originariamente capo alle società partecipanti alla fusione, si colloca la
fattispecie in esame con la conseguenza che la C. sarà tenuta a rispondere dei
crediti maturati dalle originarie ricorrenti nel periodo di lavoro prestato
alle dipendenze della cooperativa E.P.;

5.4. l’approdo ermeneutico qui condiviso non
confligge con la previsione dell’art. 2112 cod. civ.
e quindi con le norme comunitarie che disciplinano il trasferimento di azienda
essendo il fenomeno regolato da tali disposizioni ancorato al presupposto
fattuale, nello specifico insussistente, dell’attualità del rapporto di lavoro
al momento in cui ha luogo il trasferimento del compendio aziendale. In altri
termini, ove la fusione abbia dato luogo ad un trasferimento di azienda, per
essere questa rimasta immutata nei suoi elementi oggettivi, ai rapporti di
lavoro trasferiti potrà trovare applicazione l’art.
2112 cod. civ. (v. tra le altre, Cass. 19000/2010);
quando, invece, come nella ipotesi in esame, i crediti azionati scaturiscono da
rapporti di lavoro non più in essere al momento della fusione, non vi è ragione
di sottrarre il relativo regime alla regola prefigurata dall’art. 2504 bis cod. civ. implicante <<la
prosecuzione>> del soggetto risultante dalla fusione in tutti i rapporti
giuridici, anche processuali, delle società partecipanti alla fusione medesima;

5.5. la diversa opzione interpretativa patrocinata
dall’odierna ricorrente non appare percorribile sia perché in contrasto con
l’ampiezza della previsione dell’art. 2504 -bis
cod. civ. circa la sorte dei rapporti facenti capo alle società
partecipanti alla fusione sia perché conducente, in concreto, ad un risultato
che finirebbe con il penalizzare irragionevolmente i crediti dei lavoratori,
ove riferiti a rapporti di lavoro estinti, rispetto ai pregressi crediti di
altri soggetti che potrebbero comunque far valere le loro pretese nei confronti
del soggetto scaturito dalla fusione; sul piano logico prima che giuridico non
appare infatti sostenibile che la esistenza di una specifica disciplina dei
rapporti di lavoro per l’ipotesi di trasferimento di azienda, disciplina
ispirata, anche a livello comunitario, alla precipua esigenza di tutela dei
diritti del lavoratore trasferito, si traduca, in maniera del tutto paradossale
in un pregiudizio per i diritti del lavoratore per il solo fatto che egli è
rimasto estraneo alla vicenda traslativa in quanto non più dipendente del
soggetto confluito nella cessione;

6. il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla
violazione dell’art. 2560 cod. civ., è
anch’esso infondato in quanto, come chiarito da questa Corte, la fusione di
società realizza una successione a titolo universale, corrispondente a quella
mortis causa, con la conseguenza che il soggetto risultante dalla fusione (per
incorporazione) diviene l’unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti
definitivamente estinti per effetto della fusione, debiti tra i quali vanno
ricompresi quelli nascenti da rapporti di lavoro subordinato con le
preesistenti società, a prescindere dai requisiti di conoscenza o conoscibilità
dei debiti medesimi ( Cass. n. 13286/2015 e sentenze ivi citate);

7. in base alle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere respinto e la cooperativa C. condannata alla rifusione
delle spese di lite secondo soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n.
115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del
15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13, se dovuto.

 

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