Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2022, n. 34049

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Obbligo di
repechage, Violazione, Tutela reintegratoria, Applicabilità

Fatti di causa

 

1. Il giudice di primo grado, pronunziando in sede
sommaria sulla domanda di A.P., di accertamento della nullità/illegittimità del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da T.R. s.p.a. con
lettera del 16 giugno 2018, dichiarò illegittimo il licenziamento ed estinto il
rapporto di lavoro condannando la società a corrispondere al lavoratore
un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, pari a dieci mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, oltre accessori dal licenziamento al saldo.

2. Il Giudice dell’opposizione confermò la statuizione
modificando solo l’entità del risarcimento quantificato in misura pari a
quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. La Corte di appello di Salerno, pronunziando sul
reclamo principale del lavoratore e sul reclamo incidentale della società, ha
confermato la decisione di primo grado.

3.1. La Corte di merito, esclusa la natura ritorsiva
e discriminatoria del recesso datoriale, ha accertato la effettività della
soppressione del posto di lavoro del P. (caposquadra nel cantiere di Acerra) e
che la società, in alternativa al licenziamento, aveva proposto al lavoratore
la modifica delle mansioni con passaggio dai compiti di caposquadra a quelli di
autista di autospazzatrice, implicante variazione in pejus; tale modifica era
stata espressamente accettata dal P. il quale tuttavia aveva rifiutato di
sottoscrivere il verbale di conciliazione come proposto dall’azienda per
chiudere le trattative intercorse tra le parti in ordine alle nuove mansioni;
tale rifiuto di sottoscrizione non aveva costituito motivo esclusivo e
determinante del recesso «essendo in realtà preminente l’avvenuta soppressione
del posto di lavoro». Il giudice di appello quindi, sul presupposto che la
<<manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» – che
ai sensi dell’art. 18, comma
7, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge
n. 92/ 2012 costituisce presupposto di applicabilità della tutela
reintegratoria – deve essere riferita ad entrambi gli elementi costitutivi del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (rappresentati dalle ragioni
inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa e dalla impossibilità di utile ricollocazione del
lavoratore), ha ritenuto nello specifico non riscontrata tale ipotesi, stante
la pacifica soppressione del posto di lavoro del P.; ha quindi rilevato con
riferimento al «repechage» che la società datrice di lavoro non aveva adempiuto
in pieno all’onere probatorio posto a suo carico, onere collegato, secondo
quanto statuito da Cass. n. 12794/2018, alla
concreta indicazione da parte del lavoratore della esistenza di posizioni
lavorative disponibili, in concreto non oggetto di allegazione da parte del P..
Il difetto del presupposto della «manifesta insussistenza del fatto» comportava
l’applicabilità della sola tutela indennitaria.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso A.P. sulla base di sei motivi. La parte intimata ha resistito con
controricorso.

5. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la
quale, modificando le conclusioni rese con riferimento alla pubblica udienza
del 10 novembre 2021 originariamente fissata per la trattazione del presente
ricorso poi rinviato a nuovo ruolo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

6. A.P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, legge n. 604/1966, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ. nonché dell’obbligo di « repechage>>, censurando la
sentenza impugnata per avere affermato, in contrasto con i consolidati arresti
del giudice di legittimità – che ponevano interamente a carico del datore di
lavoro l’onere di allegazione e prova dell’impossibilità di
<<repechage>>-, che sul lavoratore incombeva un onere di
indicazione delle posizioni lavorative nelle quali avrebbe potuto essere ricollocato.
Assume che nello specifico il P. poteva essere impiegato in varie attività
lavorative, tra le quali come autista alla guida delle autospazzatrici,
mansione inferiore che già in passato era stata accettata dall’interessato.

2. Con il secondo motivo deduce omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti censurando
la sentenza impugnata per avere mancato di verificare la possibilità di
reimpiego del lavoratore presso altri luoghi o cantieri facenti capo alla società;
si duole che la sentenza impugnata aveva mostrato di ritenere che la presunta
mancata collaborazione del P. nell’indicare luoghi e cantieri di pertinenza
della società dove avrebbe potuto essere reimpiegato era stata decisiva per
l’applicazione della tutela indennitaria.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 3
e 5, legge n. 604/1966 e
dell’art. 18, commi 4 e 7,
legge n. 300/1970; censura la decisione per non avere la Corte applicato la
tutela reintegratoria pur riconoscendo la mancata dimostrazione da parte della
società dell’impossibilità di un’utile ricollocazione lavorativa del
dipendente.

Contesta, con riferimento ad elementi fattuali, la
ritenuta «eccessiva onerosità» per la società della eventuale reintegrazione
del lavoratore.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, legge
n. 604/1966 e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra
le parti, censurando la sentenza impugnata per avere trascurato la verifica
della effettiva soppressione del posto di lavoro di caposquadra occupato dal
P.; in questa prospettiva contesta la ritenuta pacificità della circostanza e
deduce mediante richiamo a elementi fattuali che il posto in questione non era
stato soppresso e che le relative mansioni erano svolte da lavoratori assunti
successivamente al licenziamento.

5. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, legge n.
300/1970, dell’art. 1345 cod. civ. e dell’art. 3, legge n. 108/1990 nonché
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura
la sentenza impugnata per avere escluso la natura ritorsiva o discriminatoria
del recesso e dolendosi in particolare che il giudice di appello abbia limitato
la verifica devolutagli al solo profilo relativo al carattere ritorsivo del
licenziamento (legato alla mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione)
trascurando il profilo fondato sulla dedotta natura discriminatoria del recesso
datoriale da porsi in connessione con l’attività del P. di rappresentante
sindacale aziendale, il quale in tale veste aveva promosso plurime vertenze
sindacali nei confronti della T.R. s.r.l..

6. Con il sesto motivo di ricorso deduce violazione
e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., censurando la sentenza impugnata
per avere omesso qualsiasi motivazione in ordine alla violazione da parte della
società dei richiamati obblighi di comportamento secondo correttezza e buona
fede.

7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per
difetto di interesse ad impugnare la decisione di secondo grado sotto il
profilo della errata distribuzione dell’onere di allegazione e prova in tema di
«repechage>>.

7.1. Si premette che l’assunto dell’odierno
ricorrente circa la ricaduta solo in capo alla parte datoriale degli oneri di
allegazione e prova dell’impossibilità di una diversa ricollocazione lavorativa
del dipendente risulta coerente con i condivisibili, recenti arresti della
giurisprudenza di legittimità che, discostandosi da precedenti pronunce le
quali in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo esigevano un
atteggiamento collaborativo da parte del dipendente mediante l’allegazione
dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli avrebbe potuto essere
utilmente collocato ricollocato (Cass. 08/11/2013, n. 5197; Cass. 08/02/2011, n. 3040; Cass. 18/03/2010, n. 6559), ha ritenuto
sussistere interamente in capo alla parte datoriale gli oneri di allegazione e
prova della impossibilità di «repechage», configurato unitamente alla
soppressione del posto di lavoro quale elemento costitutivo della legittimità
del recesso datoriale (Cass. 11/11/2019, n. 29099;
Cass. 24/09/2019, n. 23789; Cass. 22/11/2018, n. 30259; Cass. 27/09/2018, n. 23340; Cass. 23/05/2018, n. 12794; Cass. del 20/10/2017, n. 24882; Cass, . 13/06/2016, n. 12101). Le conseguenze
negative della mancata dimostrazione dell’impossibilità di utile ricollocazione
lavorativa ridondano, quindi, esclusivamente sul datore di lavoro il cui
recesso risulta pertanto illegittimo.

7.2. Una volta tuttavia che il giudice di merito, a
prescindere dalla individuazione più o meno corretta del soggetto onerato della
relativa prova, abbia comunque accertato, come avvenuto nello specifico, la
illegittimità del licenziamento, la fondatezza della censura articolata con il
primo motivo è destinata ad essere priva di concreto rilievo in relazione alla
questione – l’unica ancora sub iudice, rappresentata dalla verifica della
tutela in concreto applicabile, reintegratoria o esclusivamente indennitaria.

8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sia
in quanto articolato con modalità non coerenti con l’attuale formulazione del
vizio di cui all’art. 360, comma 1. n. 5 cod. proc.
civ., stante la omessa indicazione dello specifico fatto in senso materiale
fenomenico il cui esame sarebbe stato pretermesso dal giudice di merito, sia
perché ancorato all’inesatto presupposto che la esclusione della tutela
reintegratoria sia stata dal giudice di merito fondata sulla violazione
dell’obbligo collaborativo (erratamente, secondo quanto osservato nell’esame
del primo motivo) posto a carico del lavoratore. Viceversa, a differenza di
quanto assume parte ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto non potersi fare
luogo al ripristino del rapporto, e quindi alla tutela reale, per difetto di «
manifesta insussistenza>> del fatto alla base del giustificato motivo
oggettivo «atteso che costituisce circostanza pacifica l’avvenuta soppressione
del posto di caposquadra nel cantiere di Acerra > > (sentenza, pag. 11,
secondo capoverso).

9. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La
questione concernente la tutela applicabile posta dal motivo in esame deve
essere decisa in conformità dell’attuale assetto normativo delineato dall’art. 18 della legge n. 300/1970
quale definito dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del
2022, successive al deposito dell’impugnazione.

9.1. Costituisce infatti principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’efficacia delle
sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge,
come quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per
formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui
l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, mentre tale
efficacia si dispiega pienamente in tutte le altre ipotesi (Cass. 18/02/2003,
n. 2406; Cass. 01/02/2002, n.1277; Cass Cass. 13/02/1999, n. 1203; Cass.
29/03/1974, n. 891).

9.2. Le richiamate sentenze costituzionali sono
intervenute sul precedente quadro normativo relativo al tipo di tutela
applicabile in presenza di licenziamento intimato per giustificato motivo
oggettivo del quale sia dichiarata la illegittimità <<per insussistenza
del fatto>> alla base dello stesso.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300 come
modificato dall’art. 1, comma 42,
lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella parte in cui prevede che
il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» –
invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

La sentenza
costituzionale n. 125/2022, con prospettiva ancor più radicale, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma,
secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dall’art. 1, comma
42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 limitatamente alla parola
«manifesta».

9.3. Il testo dell’art. 18 comma 7 della legge n.
300/1970 quale risultante all’esito degli interventi della Corte
costituzionale comporta che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del
giustificato motivo oggettivo il giudice deve applicare la tutela di cui al
comma 4 dell’art. 18 quale
risultante dalla novella della legge n. 92/2012
implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un’indennità
risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.

9.4. Per orientamento consolidato di questa Corte,
riaffermato anche nel vigore della modifica al testo dell’art. 18, legge n. 300/1970,
introdotta dalla legge n. 92/2012, fatto
costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni
inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa sia dall’impossibilità di ricollocare altrove il
lavoratore (cd. “repéchage”) (v. tra le altre, Cass. 20/10/2017 n. 24882; Cass. 05/01/2017, n. 160; Cass. 13/06/2016, n. 12101) e tale ricostruzione
è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato
che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il
licenziamento, alla luce dell’art.
5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che completa e rafforza, sul versante
processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi,
con riferimento al licenziamento intimato per «ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa»
(art. 3 della legge n. 604 del
1966) ha precisato che . << Il fatto che è all’origine del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via
prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro
e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per
l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore ».

9.5. Dall’accoglimento del terzo motivo scaturisce
l’assorbimento dei motivi quarto e sesto.

10. Il quinto motivo è inammissibile.

10.1. La sentenza impugnata ha escluso la natura
ritorsiva o discriminatoria del licenziamento con espresso riferimento
all’attività sindacale del P. (sentenza, pag. 6, quinto capoverso); ha escluso
inoltre che il licenziamento fosse stato determinato esclusivamente dal diniego
del lavoratore di sottoscrivere il verbale di conciliazione o fosse finalizzato
esclusivamente alla sua estromissione, valorizzando in tal senso la accertata
soppressione del posto occupato da P. presso il cantiere di Acerra (sentenza,
pag. 7). Le doglianze articolate dal ricorrente sono inidonee alla valida
censura della decisione sia in quanto ancorate all’inesatto presupposto della
pretermessa considerazione dell’attività sindacale del lavoratore da parte
della sentenza impugnata, sia in quanto, pur formalmente veicolate mediante la
deduzione di violazione di norme di diritto, risultano in concreto intese a
sollecitare un riesame nel merito della verifica circa il carattere ritorsivo o
discriminatorio connesso all’espletamento di attività sindacale del P., riesame
precluso al giudice di legittimità al di fuori della rigorosa denunzia del
vizio di motivazione ( v. per tutte Cass. Sez. Un.
07/04/2014, n. 8053) , nello specifico mancante.

Tale considerazione assorbe l’ulteriore profilo di
inammissibilità collegato alla modalità di evocazione delle circostanze
fattuali alla base della richiesta di riesame, non coerente con le prescrizioni
dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..
Manca infatti la indicazione della sede, nell’ambito del giudizio di merito,
degli atti e documenti dai quali emergerebbe la risultanza invocata oltre che
la trascrizione o esposizione per riassunto del relativo contenuto (Cass.
13/11/2018, n. 29093; Cass. 11/01/2016, n. 195 Cass. 19/08/2015, n. 16900;
Cass. 11/01/2016 n. 195; Cass. 12/12/2014 n. 26174; Cass. Sez. Un. 25/03/2010,
n. 7161).

11. In base alle considerazioni che precedono, il
terzo motivo di ricorso deve essere accolto, respinti – in quanto inammissibili
– il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti il quarto e il
sesto, e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio al giudice di merito per il riesame della fattispecie alla luce della
modifica del quadro normativo conseguente alle richiamate dichiarazioni di
incostituzionalità.

12. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento
delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara
inammissibili il primo, il secondo ed il quinto motivo, assorbiti il quarto e
il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2022, n. 34049
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