Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34193

Lavoro, Contratti di collaborazione a progetto, Genericità
dei progetti, Conversione in rapporti di lavoro subordinato, Avviso di
addebito, Opposizione, Rigetto

 

Rilevato che

 

La Corte d’Appello di Bologna, riformando in parte
la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l’opposizione proposta da M.
spa – Divisione Commerciale ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente
origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di
lavoro subordinato.

Come già il primo giudice, riteneva la Corte che i
progetti fossero carenti di specificità ma, a differenza di quanto affermato
dal tribunale, riteneva che dall’art. 69 d. Igs. n. 276/03 seguisse una presunzione
assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.

Avverso la sentenza ricorre M. spa per due motivi.

L’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI
spa, è rimasto intimato.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione ed errata applicazione dell’art. 69, co. 1 e 2 d. Igs. n. 276/03 per
avere la Corte territoriale ritenuto generici i progetti.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
denuncia erronea valutazione dell’art. 69, co. 1, d. Igs. n. 276/03, anche
contraria al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La Corte avrebbe
errato nell’applicare la presunzione assoluta laddove bene aveva fatto il
giudice di primo grado a ritenere la presunzione solo relativa e a escludere la
prova della subordinazione.

Il primo motivo è inammissibile. Esso solleva una
questione – quella della genericità o meno del progetto – su cui è caduto il
giudicato interno. Come emerge dalla sentenza, già il tribunale aveva
dichiarato la genericità dei due progetti e sul punto la società non aveva
svolto appello incidentale, rinunciando a svolgere difese. Su tale questione
preliminare era dunque sceso il giudicato interno, nonostante la motivazione ad
abundantiam della Corte in punto di laconicità del progetto, donde l’inammissibilità
del motivo (Cass. 194/02, Cass. 5150/03).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il
giudizio verte su due contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento
normativo di cui all’art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all’art. 69 d. Igs. n. 276/03,
e uno stipulato in epoca successiva.

In entrambi i casi, alla genericità del progetto
segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Prima della
novella, questa Corte ha più volte affermato che il regime sanzionatorio
previsto dall’art. 9 nell’originario testo contemplava due distinte e
strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di
uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto
“ope legis”, e restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma
dei rapporti in esito all’istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata
l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente
accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore
alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro
subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra
le parti (Cass. 12820/16, Cass. 17707/20, Cass. 27543/20; Cass. 24636/22).
Accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque
far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si
fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando
bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (v. Cass. 17127/16, Cass. 17707/20).

Per i contratti conclusi successivamente all’arti,
co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal
testo legislativo di interpretazione autentica. È stato lo stesso legislatore,
onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo, ad escludere la presunzione
semplice di subordinazione e ad affermare che, all’invalidità per genericità
del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

Nulla sulle spese essendo l’Inps rimasto intimato.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34193
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