Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare ed integrare il DVR con la previsione dei rischi specifici per la salute delle lavoratrici in gravidanza, anche quando l’unica dipendente è in età non fertile.
Nota a Cass. Pen. 27 settembre 2022, n. 36538
Sonia Gioia
In materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la valutazione dei rischi per la salute delle lavoratrici durante il periodo di gestazione, derivanti, in particolare, dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, va sempre effettuata dal datore di lavoro che occupi personale di genere femminile, sicché la presunta infertilità della dipendente dovuta all’età non consente di derogare all’obbligo datoriale di considerare tutti i pericoli ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sez. Pen. 27 settembre 2022, n. 36538, conforme a Trib. Brindisi 6 ottobre 2021) in relazione ad una fattispecie concernente un datore di lavoro, titolare di uno studio odontoiatrico, che aveva omesso di valutare, nel documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR), i pericoli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza dal momento che l’unica dipendente, impiegata con mansioni di assistenza clienti, non era in età fertile.
Al riguardo, la Corte ha precisato che l’imprenditore, ai fini della redazione e del periodico aggiornamento del DVR, è tenuto ad analizzare ed individuare – secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica e avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – tutti i fattori di rischio concretamente presenti in azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, indicando, altresì, le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la sicurezza dei lavoratori (Cass. n. 20129/2016; Cass. n. 38343/2014).
Tale analisi deve riguardare anche i pericoli per la salute delle lavoratrici gestanti, con specifico riferimento ai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, e va effettuata anche quando non vi siano in azienda donne in stato di gravidanza, dal momento che l’obbligo di compilare il DVR considerando “tutti i rischi ipotetici” – purché concreti e non meramente astratti – e le cautele da adottarsi nel caso di gravidanza va adempiuto dal datore di lavoro ogni qualvolta occupi dipendenti di sesso femminile.
Ne costituisce una conferma la circostanza che le misure di tutela previste dalla legge per le prestatrici in stato di gravidanza si applicano anche “alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età”, ai sensi dell’art. 28, D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e degli artt. 6, co. 2 e 11, D LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Tali previsioni normative si applicano anche nei confronti delle imprese che abbiano meno di dieci dipendenti: le modalità pur semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi, infatti, non esonerano il datore di lavoro dal predisporre un DVR, ai sensi dell’art. 28, D. LGS. n. 81 cit., che contempli “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” – ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione – e “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”, con conseguente applicazione delle sanzioni penali in caso di omessa o incompleta valutazione del DVR ex art. 55, D. LGS. n. 81, cit. (Cass. n. 12940/2021; Cass. n. 23968/2011; Cass. n. 4063/2007).
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di un’ammenda per aver redatto il DVR “in termini del tutto generici”, precisando che non è consentito derogare all’obbligo di valutare i rischi, attuali ed ipotetici, per la salute delle lavoratrici gestanti adducendo una presunta infertilità del personale dipendente dovuta all’età.