Ai fini della nullità del patto di non concorrenza, la indeterminatezza o determinabilità del corrispettivo va tenuta distinta dalla sua congruità.

Nota a Cass. 11 novembre 2022, n. 33424

Maria Novella Bettini

In tema di patto di non concorrenza occorre valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (art. 1346 c.c.) e la nullità per insussistenza dello stesso o per compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato (art. 2125 c.c.).

Questa la precisazione della Corte di Cassazione 11 novembre 2022, n. 33424 (diff. da App. Milano n. 1884/2017) la quale precisa alcuni parametri essenziali del patto di non concorrenza, quali:

  • il patto in questione, anche se siglato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, “rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere “determinato o determinabile” (v. anche Cass. n. 16489/2009);
  • con riferimento alla nullità prevista dall’art. 2125 c.c., è necessario valutare rigorosamente se il corrispettivo in favore del prestatore “risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto”;
  • pertanto, la nullità per indeterminatezza del patto, quale vizio del requisito prescritto per ogni contratto in generale dall’art. 1346 c.c., opera su un piano diverso rispetto alla nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo spettante al lavoratore, trattandosi, in questo secondo caso, di una nullità (in ragione della “sproporzione economica del regolamento negoziale”) dell’intero patto per violazione dell’art. 2125 c.c., concernente un corrispettivo “non pattuito” ovvero “simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato…” (v. Cass. n. 5540/2021, in q. sito con nota di F. DURVAL e n. 9790/2020, annotata in q. sito da M.N. BETTINI).

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa il giudizio di merito  (per anomalia motivazionale) che aveva affermato la nullità del patto in modo improprio, senza tenere adeguatamente distinte le cause di nullità del patto di non concorrenza che, come detto, operano giuridicamente su piani diversi, ossia senza “accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità; infatti la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull’ammontare del PNC dovuto)”.

I giudici territoriali avevano condiviso la valutazione in ordine alla nullità del patto (ed alla restituzione di quanto percepito a tale titolo) per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo; “detto importo era pari a € 10.000 all’anno (da pagarsi in 2 rate semestrali posticipate all’anno) per 3 anni, a fronte di un impegno di non concorrenza per 20 mesi dalla cessazione del rapporto; la nullità derivava dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come nel caso di specie, al dipendente non sarebbe spettato l’intero importo di € 30.000, bensì un importo (appunto non determinabile né determinato) collegato alla durata del rapporto di lavoro”.

In tema, v. in q. sito M.N. BETTINI, Patto di non concorrenza: orientamenti della giurisprudenza nel biennio 2021/2022

Nullità del patto di non concorrenza
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