Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33344
Licenziamento, Inefficacia, Reintegra, Indennità ex art. 18 St. lav.,
Retribuzione globale di fatto, Determinazione
Rilevato che
1. Nella gravata sentenza si legge che, con
pronuncia del 20.12.2013 II Tribunale di Catania, statuendo sull’opposizione
proposta dal Centro Catanese di Medicina e Chirurgia – C.D.C. spa avverso il
decreto ingiuntivo n. 1298/12, con il quale era stato intimato il pagamento in
favore di P.A., a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300 del 1970,
della somma di euro 26.920,39, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria, aveva dichiarato il diritto dell’opposta a percepire l’importo di
euro 26.920,39 a titolo di risarcimento del danno in forza della sentenza n.
3737/2010; aveva, poi, dichiarato il diritto della società alla ripetizione
della somma di euro 19.158,80 indebitamente pagata e, revocato il decreto
ingiuntivo e operata la compensazione, aveva condannato la opponente al
pagamento, in favore della lavoratrice, dell’ammontare di euro 7.761,59 oltre
accessori.
2. A fondamento della decisione il Tribunale aveva
rilevato che: a) con sentenza n. 3737/2010, passata in giudicato, era stata
dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato alla lavoratrice, con
reintegra della stessa nel posto di lavoro in precedenza occupato; b) che
stante il ripristino del rapporto il pagamento del TFR costituiva un indebito
oggettivo sopravvenuto; c) la “retribuzione globale di fatto” doveva
essere intesa come “coacervo delle somme” che risultavano dovute,
anche in via continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto
di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della
prestazione per cui, per la determinazione dell’indennità prevista dall’art. 18 St. lav., andavano
ricompresi tutti gli emolumenti di carattere continuativo collegati alle
particolari modalità della prestazione al momento del licenziamento; d) sulla
scorta della espletata ctu il credito della lavoratrice era risultato essere di
euro 27.941,27.
3. La Corte di appello di Catania, sul gravame proposto
dalla società, in parziale riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la
lavoratrice a restituire alla società la somma di euro 2.888,93, oltre
interessi.
4. Per quello che interessa in questa sede, la Corte
distrettuale, nel riformulare il dare e l’avere tra le parti, ha ritenuto che,
quale nozione di retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo della
indennità ex art. 18 St. lav.,
dovesse essere intesa unicamente l’importo percepito al momento del
licenziamento illegittimo, senza alcun riferimento alla successiva dinamica
economica che la retribuzione avrebbe potuto subire qualora il dipendente fosse
rimasto in servizio.
5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione A.P. affidato ad un unico motivo.
6. La società Centro Catanese di Medicina e
Chirurgia C.D.C. spa non ha svolto attività difensiva.
7. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con un unico articolato motivo la ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 4 della legge n. 300
del 1970, ratione temporis vigente, deducendo che, a differenza di quanto
sostenuto dalla Corte di merito, nel concetto di “retribuzione globale di
fatto” previsto dalla disposizione sopra richiamata, che non riportava la
precisazione “ultima retribuzione”, come invece statuito dalla nuova
formulazione dell’articolo, nel calcolo della relativa indennità avrebbero
dovuto essere incluse tutte le voci stipendiali corrisposte al lavoratore
subordinato, anche in via continuativa (purché non occasionale), in dipendenza
del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento
economico normale che sarebbe stato goduto effettivamente dal lavoratore, se
non vi fosse stata la sua estromissione illegittima.
2. Il motivo è fondato.
3. La Corte territoriale ha fondato le proprie
ragioni sull’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi nel
2014, secondo cui l’indennità ex art. 18 I. n. 300/1970 (nella
formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012) deve essere determinata con
riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore al momento
dell’intimazione del recesso, non prendendo, dunque, in considerazione, ai fini
del calcolo di suddetta indennità, i c.d. aggiornamenti retributivi connessi
all’effettiva prestazione (Cass. n. 2887/2014)
maturati dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
4. Il richiamato orientamento, che già si poneva in
contrasto con le sentenze di questa Corte n. 2711/1981 e n. 19285 del 2011, è stato definitivamente
superato da precedenti più recenti (Cass.
15066/2015; Cass. n. 27750/2020 e Cass. n. 6744/2022) alle cui argomentazioni
questo Collegio si riporta.
5. In particolare, è stato precisato che l’indennità
risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in
base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore
ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo
avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato. (Cass. n.
19285/2011; Cass. n. 15066/2015; Cass. n. 27750/2020).