L’Agenzia ha precisato che le ricariche per auto elettriche offerte, per un periodo limitato di 6 mesi, dal datore di lavoro ai dipendenti che acquistano auto elettriche sono escluse dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. f), del TUIR.
Nota a AdE Risposta 9 giugno 2022, n. 329
Antonio Guidone
Con la Risposta ad interpello n. 329 del 9 giugno 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti relativi al regime fiscale applicabile alle ricariche per auto elettriche fornite dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Nel caso in esame, l’istante intendeva promuovere un’iniziativa per incentivare i propri dipendenti all’utilizzo della mobilità elettrica in ambito privato. Per tali ragioni, intendeva riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita ai dipendenti che avessero acquistato auto elettriche entro un determinato periodo di tempo; i dipendenti sarebbero stati autorizzati a prelevare l’elettricità dagli impianti fotovoltaici o idroelettrici del datore di lavoro medesimo o sarebbero stati autorizzati all’utilizzo di energia di soggetti terzi.
Ciò detto, l’istante chiedeva chiarimenti sul regime fiscale da applicare al benefit sopra descritto, cioè se tassarlo quale reddito di lavoro dipendente o escluderlo dall’imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51, co.2, lett. f), del TUIR.
Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria ricorda che in base al principio di onnicomprensività, sancito dall’art. 51, co. 1, del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è formato da tutte quelle somme e valori in genere, percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, purché relativi al rapporto di lavoro. Tuttavia, detto principio non è assoluto e al successivo co. 2, lett. f), della menzionata previsione, è prevista l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti alle seguenti condizioni:
- essere tali opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di essi;
- essere gli stessi oggetto di erogazioni in natura e non in denaro;
- essere erogate per il perseguimento delle specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, di cui all’art. 100, co. 1, del TUIR.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che la disposizione dell’art. 51, co. 2, lett. f), del TUIR, possa applicarsi anche quando il datore di lavoro voglia promuovere un utilizzo consapevole delle risorse nonché responsabilizzare i propri dipendenti verso l’ambiente, incentivandoli all’utilizzo di auto elettriche. Anche con riguardo alla mobilità sostenibile, infatti, si può individuare una finalità di educazione ambientale coerente con la transizione ecologica in corso, sostenuta dal PNRR.
Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie, per l’Amministrazione il benefit di cui si discute gode del regime di non tassazione e, pertanto, non concorrere alla determinazione del reddito dei dipendenti, poiché oltre ad essere destinato a tutti i dipendenti che acquistano auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, ha la finalità educativa di promuovere la cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, in armonia con quanto stabilito dall’art. 51, co. 2, lett. f), del TUIR.