Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2022, n. 35798

Lavoro, Contratto di appalto, Articolo 23 D.Lgs. n. 261/99, Possibilità di stipulare accordi con operatori privati per la gestione del servizio, Rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, Rigetto

 

Fatti di causa

 

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato le domande di F.A. dirette alla declaratoria di illegittimità del contratto di appalto stipulato tra A.F. srl, di cui era formalmente dipendente, e Poste Italiane spa, presso cui aveva prestato la attività di lavoro. Precisava di aver curato il recapito e la consegna dei prodotti postali quali raccomandate, vaglia ed assegni, seguendo le direttive della società Poste ed utilizzando i suoi strumenti di lavoro e invocava pertanto l’accertamento della illegittimità del contratto di appalto stipulato con condanna del committente Poste, previa declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima, alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro.

La Corte territoriale, per quel che qui rileva , aveva ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra le società era conforme alla previsione dell’art. 23 d.lgs 261/99, emanato in attuazione della Direttiva 97/67/CE, autorizzativo della possibilità, per Poste Italiane spa, quale titolare del c.d. servizio universale, di stipulare accordi con operatori privati per la gestione del servizio. Rispetto a tale contesto normativo, rispondente al servizio oggetto dell’appalto in questione ( servizio recapito raccomandate) era ritenuto legittimo il rapporto tra le società, non inficiato da vizi quali quelli rappresentati con riferimento agli attrezzi da lavoro, alla modalità di lavoro, alle direttive, esclusi dalla valutazione di merito del giudice d’appello.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il F. con un solo motivo, anche coltivato da successiva memoria, cui resisteva con controricorso Poste Italiane spa.

 

Ragioni della decisione

 

1) – Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 D.lgs. 261 del 1999 nonché dell’articolo 29 DPR n.156 del 1973 con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 e seguenti legge n. 1369 del 1960 e articolo 29 Dlgs 276 del 2003,connessa violazione dell’articolo 1418 codice civile con riferimento a quanto previsto dall’accordo tra Poste Italiane spa e A.F. del 28 agosto 2000 e successivi accordi di proroga degli effetti.

Con tale motivo il ricorrente si duole in particolare della interpretazione data dal giudice di appello all’articolo 23 del Dlgs n. 261/1999. A riguardo la Corte territoriale aveva rilevato che l’accordo intercorso tra le società sul contratto di appalto, relativo al servizio di consegna delle raccomandate, rientrava nella previsione legislativa richiamata, poiché l’articolo 23 riservava a Poste Italiane il servizio universale, con ciò non potendosi escludere che parti di detto servizio potessero essere affidate a terzi soggetti (quali l’A.F.).

Il tenore letterale della disposizione in esame consente di ritenere coerente la lettura adottata dalla corte territoriale con il testo legislativo. Invero l’art. 23 dispone che il servizio universale e’ affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

La norma prosegue nel dettare tempi e modalità di controllo, da parte dell’autorità ministeriale, sull’efficiente funzionamento del servizio e sui miglioramenti realizzati.

L’attribuzione del Servizio universale alla società Poste, così come articolata nel testo legislativo, non porta, pertanto, ad escludere che per lo svolgimento del servizio la società possa servirsi di terzi che espletino funzioni settoriali quali la consegna delle raccomandate.

Il principio della responsabilità di Poste Italiane sui servizi forniti e del suo permanere/anche in ipotesi di affidamento di segmenti di attività a terzi soggetti, è stato affrontato da questa Corte in precedenti controversie (Cass. n. 9111/2012) in cui è stato statuito che “La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio”.

Il principio richiamato, pur se riguardante l’attività notificatoria, evidenzia, comunque, come l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio. Nessun rilievo assume pertanto la possibilità, concretamente posta in essere, di affidare specifici servizi a soggetti terzi, poiché del finale risultato resta responsabile l’Ente conferente, in un quadro normativo che solo cristallizza le finalità di efficienza del servizio e la responsabilità finale di Poste Italiane spa.

La sentenza in esame, peraltro, sottopone a vaglio critico anche le concrete modalità di espletamento dell’appalto in questione, giungendo ad un giudizio di liceità coerentemente espresso in ragione dei principi espressi da questa Corte in materia (Cass. n. 7034/2011; Cass. n. 15292/2018; Cass. n. 9139/2018).

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese devono essere compensate in ragione della novità della specifica questione.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

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