Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2022, n. 37356

Tributi, Cartella di pagamento, IRAP, Studi associati, Litisconsorzio necessario dei soci delle società di persone, Automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, Applicazione anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, Difetto di contraddittorio

 

Fatti di causa

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti dello Studio legale I. avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appello di quest’ultimo avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso averso la cartella di pagamento emessa, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito dell’omesso versamento dell’Irap.

2. Lo Studio legale I., in persona del suo rappresentante, impugnava la cartella, sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che della Equitalia E.t.r. s.p.a., deducendo che gli studi associati non rientravano tra i soggetti passivo dell’Irap ed eccependo vizi propri della cartella.

3. La C.t.p. rigettava il ricorso affermando, per quanto ancora rileva, la sussistenza del presupposto impositivo.

4. La C.t.r., in accoglimento dell’appello del contribuente, affermava che la cartella avrebbe dovuto essere notificata a tutti gli associati e che non vi erano i presupposti impositivi dell’Irap in assenza di «criteri minimi di organizzazione», che riteneva non sussistenti nella fattispecie in quanto l’associazione professionale era retta dal solo lavoro professionale di un avvocato, mentre gli altri non contribuivano alla produzione di reddito e di nuova clientela. Per l’effetto dichiarava non dovuta la pretesa tributaria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e o falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il motivo è articolato in due censure. Con la prima l’Ufficio contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Con la seconda, subordinata, lamenta che, ravvisato il litisconsorzio necessario, la C.t.r. non avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia ma rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il primo motivo è parzialmente fondato, restando assorbito il secondo.

3.1. Quando si controverte dell’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145).

Si è precisato, sul punto, che l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).

Questa Corte ha chiarito che detti principi devono trovare applicazione anche per l’Irap dovute dalle associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, le quali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – attraverso il rinvio espresso all’art. 5, comma 3, lett. c), del cennato d.p.r. n. 917 del 1986 -, sono da ritenersi equiparate alle società semplici (Cass. 03/07/2021, n. 18886, Cass. 13/11/2018, n. 29128).

4. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto, una volta rilevato il difetto del contraddittorio per mancanza di tutti i litisconsorti, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. anziché decidere nel merito. Non avendo a tanto provveduto, resta viziato l’intero processo e s’impone, in questa sede, l’annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la nullità del giudizio e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2022, n. 37356
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