Il danno non patrimoniale ha natura unitaria ma può essere costituito da diverse componenti risarcibili

Nota a Cass. (ord.) 30 novembre 2022, n. 35237

Maria Paola Gentili

Il danno non patrimoniale (artt. 2059 c.c.., 185 cod. pen.), costituisce un danno unitario, che “ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale” (v. fra tante, Cass. n. 3505/2016; Cass. n. 15491/2014) e che va liquidato, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 9320/2015; e Cass. n. 16992/2015).

Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord.) 30 novembre 2022, n 35237 precisando che la natura unitaria della menzionata categoria di danno non esclude le diverse componenti che la formano. Infatti, “la nozione di danno biologico, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali” (v. Cass. n. 7513/2018 e n. 23469/2018).

Così: a) in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (costituenti danni morali fondamento medico-legale, in quanto estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente), rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). (v.  Cass. n. 9006/2022, Cass. n. 23469/2018); b) il danno non patrimoniale determinato dalla lesione di beni-interessi diversi dalla salute ma costituzionalmente tutelati “può essere liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore)”;

Va pertanto riconosciuto il “diritto la risarcibilità del danno morale quale posta autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico e dalla sua personalizzazione”

Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la liquidazione effettuata sul presupposto che il danno esistenziale (disturbo dell’adattamento con umore depresso e ansia che si erano manifestati nel mutamento delle abitudini di vita, nella fragilità dello stato emotivo e in un diverso modo di relazionarsi con il mondo esterno) appariva riconducibile se non sovrapponibile allo stesso danno biologico patito dalla vittima senza cioè che si ravvisasse un pregiudizio ulteriore o diverso in relazione al preteso danno esistenziale.

La ricorrente ha però richiesto “un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, con particolare riferimento alle posizioni espresse nelle consulenze tecniche espletate, pretendendo in tal guisa un sindacato palesemente estraneo al presente giudizio di legittimità”, con la conseguenza che il ricorso è stato respinto.

Risarcimento del danno non patrimoniale
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