Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 38174

Lavoro, Cessazione del rapporto di lavoro, Crediti retributivi vari del lavoratore nei confronti della datrice, Appalto di opere o servizi, Obbligazione solidale  del datore committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, L’apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro non comporta l’improcedibilità del giudizio del lavoratore nei confronti del committente, Rigetto

 

Rilevato che

 

1. con sentenza 4 giugno 2018, la Corte d’appello di Napoli ha condannato A.N. s.p.a. al pagamento, in favore di A.L.S. (dipendente dal 30 novembre 2010 al 25 febbraio 2012, quale addetto alla raccolta di rifiuti urbani preso il cantiere di Napoli, di L. s.r.l., appaltatrice del relativo servizio dalla predetta società), della somma di € 3.886,77, a titolo di crediti retributivi vari nei confronti della datrice all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, quale committente obbligata solidale ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, al netto dell’acconto di € 2.500,00 dalla medesima già corrispostogli, nella qualità: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile tale domanda principale, per la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, a seguito del dichiarato fallimento dell’obbligata principale L. s.r.l. e infondata la subordinata domanda del lavoratore, ai sensi dell’art. 1676 c.c.;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ravvisato la competenza del giudice ordinario adito per l’autonomia delle due obbligazioni, né incidendo la pretesa del lavoratore nei confronti dell’obbligato solidale sul concorso dei creditori nel patrimonio del debitore principale fallito;

3. nel merito, essa ha ritenuto fondata la domanda ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, incontestata la sua quantificazione, disattendendo l’eccezione, per la prima volta formulata in appello, di inapplicabilità della norma per la natura di società in house della committente, ai sensi del d.l. 76/2013 conv. in l. 99/2013, entrata in vigore in epoca successiva (il 28 giugno 2013) alla maturazione dei crediti nel febbraio 2012, in quanto norma non interpretativa e pertanto non retroattiva;

4. con atto notificato il 27 novembre 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., mentre il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva.

 

Considerato che

 

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, 43 l. fall., 102 e 354 c.p.c., per la nullità della sentenza essendo stata omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’appaltatrice, litisconcorte processuale necessaria per previsione di legge, e per essa del curatore fallimentare, in quanto subentrante nella posizione processuale inerente diritti patrimoniali della società fallita (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 24 l. fall., 38 c.p.c., per la competenza funzionale, erroneamente derogata, del tribunale fallimentare (nel caso di specie di Savona, che aveva dichiarato il fallimento dell’appaltatrice datrice di lavoro L. s.r.l.), nel caso di responsabilità solidale della committente con l’appaltatrice fallita, istitutiva di un rapporto giuridico inscindibile sia dal punto di vista sostanziale (per la necessità di accertamento del credito del lavoratore nel contraddittorio anche con il datore di lavoro appaltatore), sia sotto il profilo formale, per la previsione di un litisconsorzio processuale tra committente e appaltatore dall’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 nel testo applicabile ratione temporis (secondo motivo);

2. essi. congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. occorre premettere l’applicabilità alla presente controversia, relativa a crediti retributivi vari del lavoratore nei confronti della datrice maturati fino al 25 febbraio 2012 (data di cessazione del rapporto), nel testo dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, vigente ratione temporis, secondo cui: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. Ed infatti, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4237);

3.1. la norma in esame, nel testo applicabile alla controversia, non prevede un regime di sussidiarietà (introdotto dall’art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012), né il litisconsorzio necessario con l’appaltatore e il beneficium excussionis (introdotto dall’art. 4, comma 31 l. 92/2012), configurando un’obbligazione solidale in senso stretto, per la prestazione da parte del committente di una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore: così assolvendo, con il suo adempimento, ad un’obbligazione propria, istituita ex lege (Cass. 20 maggio 2016, n. 10543); ciò che esclude un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente) (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32504, in motivazione);

4. infine, in tema di obbligazioni solidali, la regola dell’improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore in bonis (Cass. 3 dicembre 2009, n. 25403; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 28 settembre 2012, n. 16535); d’altro canto, l’autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all’improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l’attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468);

4.1. deve essere pertanto ribadito il principio, secondo il quale l’apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro non comporta l’improcedibilità del giudizio del lavoratore nei confronti del committente, a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 (Cass. 20 maggio 2016, n. 10543, con richiami di precedenti in materia; Cass. 16 marzo 2021, n. 7352);

5. il ricorso deve essere allora rigettato, con esenzione da ogni provvedimento sulle spese in assenza di attività difensiva svolta dalla parte intimata e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

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