Il rifiuto, nei confronti di un Direttore di struttura complessa, del godimento delle ferie e dello svolgimento di attività scientifica o di formazione extra moenia, basato sull’asserito obbligo di sottoscrizione di un piano di recupero del debito orario, è illegittimo.
Nota a Trib. Reggio Calabria 2 novembre 2022, n. 20932
Maria Novella Bettini
Il provvedimento datoriale che, in ragione di un presunto debito orario maturato, neghi ad un Dirigente medico, Direttore di struttura complessa, la fruizione di periodi di ferie così come la possibilità di svolgimento di attività scientifica e formativa extraistituzionale, è illegittimo. Anche in tale secondo caso, infatti, “l’assenza di un limite temporale posta alla prestazione settimanale e la conseguente impossibilità di configurare un debito orario legittimano lo svolgimento di attività istituzionale all’esterno dell’azienda che, d’altronde, secondo le previsioni del co. 2 dell’art. 26, CCCNL di settore, è sottoposta esclusivamente ad un obbligo di comunicazione preventivo, nella specie, rispettato”.
È quanto affermato dal Tribunale di Reggio Calabria (2 novembre 2022, n. 20932) il quale esamina il quadro normativo in materia di orario di lavoro dei Dirigenti medici rilevando in particolare che le peculiari caratteristiche dell’attività svolta dai Direttori di struttura complessa giustificano un regime orario differenziato dagli altri Dirigenti medici, nel senso che i primi non sono tenuti al rispetto di un limite orario settimanale, con la conseguenza che non si può configurare alcun “debito orario”.
Nello specifico, il Tribunale rileva che:
– il diritto alle ferie gode di tutela costituzionale (art. 36 Cost.) e non può essere compresso tranne nel caso in cui sussistano “esigenze organizzative che impongono la comunicazione preventiva del periodo feriale” ai sensi del co. 2, art. 25, CCNL Area medico-veterinaria;
– in questa linea, l’art. 33, co. 9, del contratto collettivo, con specifico riguardo alle ferie del Direttore di struttura complessa, impone l’organizzazione e la programmazione delle ferie “tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie”. Quelli previsti costituiscono adempimenti di carattere organizzativo-comunicativo che non incidono affatto sull’astratto diritto ad ottenere giorni di ferie, limitato esclusivamente dalle “esigenze di servizio”;
– l’art. 17, co.5, D.LGS. n. 66/2003, ha introdotto un regime derogatorio ancorato alle particolari caratteristiche dell’attività esercitata dai Dirigenti prevedendo che una serie di norme generali in materia di orario di lavoro (artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13), valida per il personale non direttivo, non si applica “ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo….”;
– gli artt. 24 e 25, CCNL Area medico-veterinaria distinguono fra Dirigenti medici e Dirigenti di struttura complessa, stabilendo che l’orario di lavoro dei Dirigenti è di 38 ore settimanali (art. 24, co.2 ), mentre “Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ Azienda o Ente, i Direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell’art. 24 (Orario di lavoro dei Dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri Dirigenti di cui all’art. 24 (Orario di lavoro dei Dirigenti), per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l’orario di lavoro dei Direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti” (art. 25, co.1). Come si vede, la previsione di uno specifico orario connota la prestazione del Direttore di struttura complessa “non in senso ontologico, bensì in senso teleologico, ovvero al solo scopo di quantificare i giorni di ferie spettanti”;
– dall’esegesi delle disposizioni cit. e dalla loro collocazione topografica emerge che il Dirigente di struttura complessa non è sottoposto ad un limite orario settimanale, “dovendo al più la relativa prestazione essere garantita attraverso la presenza quotidiana in servizio sottoposta al controllo effettuato con gli strumenti automatici previsti per i Dirigenti”;
– a conforto di tale interpretazione si pone la seconda parte dell’art. 25, laddove prescrive che i Direttori di struttura complessa “assicurano la presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti e organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri Dirigenti di cui all’art. 24”; – l’assenza di un limite temporale nell’ambito della prestazione resa dal Direttore di struttura complessa “impedisce, dunque, di calcolare l’ammontare di un debito orario, mancando un presupposto essenziale di quest’ultimo, ovvero un termine di paragone orario che consenta di valutane la differenza per eccesso o, come nel caso in esame, per difetto”. Ne consegue, come detto, che la mancata concessione delle ferie, per la sussistenza di un monte ore da recuperare pari, appare illegittima stante l’assenza del motivo ostativo alla fruizione delle ferie.