Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36846

Lavoro, Avviso di addebito, Sgravi indebitamente fruiti, Procedura di annullamento del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), Beneficio contributivo ex art. 8, comma 2, L. n. 223/1991, per lavoratori in mobilità che vengano assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, Rigetto

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 20.10.2016, la Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da N.C. s.r.l. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti;

che avverso tale pronuncia N.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con i primi tre motivi di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, e degli artt. 6-7, d.m. 24.10.2007, per avere la Corte di merito ritenuto che la circostanza che l’INPS avesse proceduto ad emettere l’avviso di addebito senza prima provvedere ad attivare la procedura di annullamento del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) già rilasciatole per i mesi in contestazione rilevasse soltanto sul piano della legittimità dell’azione amministrativa e non anche sul suo diritto a beneficiare delle esenzioni contributive di cui aveva goduto, mentre doveva invece reputarsi assolutamente preclusiva della possibilità di ripetere gli sgravi, specialmente in assenza dell’invito a regolarizzare la propria posizione espressamente previsto dall’art. 7, comma 3, d.m. cit.;

che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, e dell’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, in relazione all’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto che lo sgravio contributivo maturasse mese per mese sui versamenti contributivi dovuti e sul presupposto dell’avvenuto rispetto delle previsioni di legge e di contratto collettivo, restando pertanto irrilevanti, ai fini della sua conservazione, eventuali attestazioni di regolarità contributiva rilasciate anteriormente al periodo di paga in questione sulla base di dichiarazioni del datore di lavoro poi rivelatesi in sede ispettiva non conformi al vero;

che i quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti ruotando intorno alla motivazione rassegnata dai giudici territoriali alle pagg. 8-11 della sentenza impugnata, secondo cui il rilascio al datore di lavoro del c.d. DURC e l’eventuale violazione da parte dell’INPS del procedimento di cui al decreto attuativo dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, non potrebbe comunque implicare il diritto del datore di lavoro di beneficiare di sgravi indebitamente fruiti;

che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui all’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022);

che, su un piano più generale, è costante l’orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell’autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell’amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001);

che si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione all’art. 10, l. n. 212/2000, che tutela l’affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l’inderogabilità delle norme tributarie, l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l’irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell’ente concernenti la sussistenza e la misura dell’obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. (così da ult. Cass. n. 16865 del 2020, che proprio per ciò ha circoscritto l’eventuale rilevanza della buona fede al limitato fine di escludere sanzioni e interessi moratori, s’intende ove ne ricorrano i presupposti);

che, con specifico riferimento al quarto motivo, deve ritenersi che il beneficio contributivo già previsto dall’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, per “lavoratori in mobilità” che vengano “assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, essendo costituito da un abbattimento dell’aliquota della retribuzione su cui calcolare la contribuzione (che viene commisurata su quella dovuta per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955, invece che ai sensi della legge n. 153/1969) e dovendo pertanto essere calcolato in relazione al periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce, non possa che maturare mese per mese, restando logicamente escluso che la sua spettanza possa essere valutata soltanto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’assunzione;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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