Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro causato dal mancato adempimento degli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro sono responsabili sia il datore di lavoro che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nota a Cass. 28 novembre 2022, n. 45135
Valerio Di Bello
In base agli artt. 17 e 28, D.LGS. n. 81/2008 incombe sul datore di lavoro l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa – inidoneità originaria o sopravvenuta – siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra (Cass. n. 3917/2020). Inoltre, ai sensi dell’art. 71, co. 4, lett. b), D.LGS. n. 81/08, le attrezzature da lavoro devono essere «oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70». Come poi affermato dalla Cassazione, «l’obbligo di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, D.LGS n .81/28)) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti […], non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza» (Cass. n. 46784/2011).
E’ quanto ribadisce la Corte di Cassazione 28 novembre 2022, n. 45135, la quale precisa che, in tema di controlli di sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che non abbia adempiuto puntualmente al proprio ruolo “non avendo raccomandato le verifiche periodiche sull’integrità” dei macchinari, “non avendo vigilato perché tali verifiche fossero compiute e non avendo predisposto un piano di lavoro e di sicurezza contenente previsioni in tal senso” può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, “ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione” (v. Cass. n. 24822/2021; nello stesso senso, Cass. n. 32195/2010; in tema, v. anche Cass. SU. n. 38343/2014).