Il datore di lavoro che applichi costantemente una serie di istituti retributivi del contratto integrativo, attua, attraverso un comportamento concludente, Il recepimento implicito del contratto medesimo, malgrado la disdetta dall’associazione sindacale di appartenenza.
Nota a Cass. (ord.) 11 novembre 2022, n. 33420
Paolo Pizzuti
Qualora il datore di lavoro, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale di appartenenza (Confindustria), abbia mantenuto implicitamente l’applicazione del contratto collettivo integrativo attraverso una costante e prolungata applicazione di taluni istituti (quali voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste dal contratto integrativo interaziendale – come “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto” -), se ne deduce l’implicito recepimento dello stesso tramite un comportamento concludente.
L’importante principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 11 novembre 2022, n. 33420), la quale precisa che:
– i ccnl postcorporativi non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. n. 741/1959 “costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto”;
– di conseguenza, qualora una delle parti faccia riferimento ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, privo di efficacia generalizzata, in base al rilievo che entrambe le parti si erano sempre ispirate a tale contratto per la disciplina del loro rapporto, “il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (v. Cass. S.U. n. 2665/1997; Cass. n. 18408/2015, n. 14944/2014 e Cass. n. 24336/2013);
– nello specifico, la Corte territoriale ha accertato che la società, aveva continuato ad erogare numerose e significative voci retributive. Sicché, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), implicitamente aveva mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva mediante la costante e prolungata applicazione di tali istituti.
In particolare, la società datrice di lavoro aveva negato l’erogazione premio di produzione, previsto dal contratto integrativo interaziendale, sostenendo che “era sufficiente – al fine della disapplicazione del contratto integrativo – la disdetta data a Confindustria…, non essendo intervenuta alcuna adesione tacita o clausola d’uso né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo, con conseguente esplicita volontà di non voler più riconoscere la parte variabile del premio di produzione”.