Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 gennaio 2023, n. 380
Lavoro, Licenziamento disciplinare, Tardività della contestazione disciplinare, Acquiescenza dell’Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore, Rigetto
Fatti di causa
Con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte d’Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Gorizia e rigettava la domanda proposta da M.T. nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al T. a seguito della contestazione dei fatti esposti nell’ordinanza cautelare emessa a suo carico dal GIP del Tribunale di Gorizia relativi alla mancata registrazione dei movimenti in uscita ed in entrata da e per l’ufficio per l’intero periodo oggetto di indagine dal 2/5 al 18/10/2016.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestiva la contestazione di addebito, non qualificabile l’inerzia dell’Ente a fronte degli inadempimenti poi contestati come la manifestazione tacita della volontà dell’Ente medesimo di tollerare se non di prestare acquiescenza alla condotta del T., insussistente la pregiudiziale penale ed inconfigurabile nella specie l’obbligo dell’Ente di sospendere all’esito del giudizio penale il procedimento disciplinare, provati, almeno in parte, gli addebiti nella loro consistenza materiale, sussistente l’elemento psicologico, non potendo ritenersi essere stata la condotta inadempiente tenuta dal T. in buona fede, proporzionata la sanzione rispetto alla gravità della condotta e risultando irrilevante la diversità della misura sanzionatoria applicata ad altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Regione Friuli Venezia Giulia.
La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico articolato motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 Cost. 7 I. n. 300/1970, 16, 19 e 20 CCRL per il personale regionale non dirigente relativo al quadriennio 1998/2001, 1175, 1375 e 2116 c.c. in relazione all’art. 12 preleggi in una con il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, imputa alla Corte territoriale una valutazione dell’eccepita tardività della contestazione avulsa dalla considerazione degli elementi in fatto acquisiti in istruttoria e l’incongruità rispetto alla natura ed ai risultati dei compiti svolti ed al preteso atteggiamento adesivo del superiore gerarchico dell’iter logico su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento circa la rilevanza disciplinare e la gravità delle condotte addebitate.
Il motivo deve ritenersi infondato, risultando l’ampia motivazione della Corte territoriale, recante una puntuale replica a tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in sede di appello e qui in parte riproposte, immune da vizi logici e giuridici laddove la Corte territoriale fa risalire la conoscenza da parte dell’Ente dei fatti addebitati alla data di notifica dell’ordinanza cautelare del giudice penale, avendo ritenuto, in relazione alle competenze proprie del superiore gerarchico, assolto l’onere della prova dell’acquiescenza dell’Ente alle condotte inadempienti tenute dal ricorrente ed avendo la Corte medesima escluso il venir meno della rilevanza disciplinare delle condotte medesime, concretantesi nella violazione di specifiche norme regolamentari, a fronte della compiuta esecuzione dei compiti assegnati mai disconosciuta dell’Ente datore.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.