Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2023, n. 679

Lavoro, Malattia professionale, Risarcimento del danno patrimoniale biologico e morale, Livelli generali di radioprotezione, Indennità di rischio da radiazioni, Mancata sottoposizione a visita medica periodica, Obbligo del datore di lavoro di adottare misure di protezione che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, Accoglimento

Con sentenza del 1.8.18 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale biologico e morale subito dal lavoratore in epigrafe in conseguenza di malattia contratta quale tecnico di radiologia dell’Azienda ospedaliera catanese.

In particolare, premesso che non era in discussione l’origine professionale della patologia del ricorrente, la Corte riteneva di escludere la responsabilità colposa del datore in quanto questi aveva assicurato i livelli generali di radioprotezione previsti dalla normativa, mentre per altro verso il datore deve proteggere dagli effetti “deterministici” (ossia prevedibili) del superamento delle dosi soglia e non anche dagli effetti “stocastici” (che hanno solo carattere probabilistico e statistico), essendo l’obbligazione datoriale solo di mezzi e non di risultato.

Avverso tale sentenza ricorrenti per tre motivi, illustrati da memoria, il lavoratore, cui resistono con distinti controricorsi il datore di lavoro ed Allianz Assicurazione, quest’ultima anche con memoria ulteriore.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 2087 c.c., perché in presenza di accertata tecnopatia la prova liberatoria da responsabilità gravava sul datore, mentre la corte territoriale non aveva considerato che per anni non erano state fatte le rilevazioni sulle dosi dell’esposizione, né visite mediche in numero né infine erano stati migliorati i cabinati anti raggi X, come richiesto dalla ASL in appositi verbali.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2087 e 1218 c.c., per avere la corte territoriale trascurato il giudicato intervenuto in ordine alla nocività del luogo di lavoro.

Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame del verbale della ASL di Catania, che aveva sollecitato il datore di lavoro al miglioramento degli esistenti cabinati anti raggi X, al fine di ridurre il livello di esposizione.

Il primo motivo è fondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata espressamente riconosce la derivazione causale della malattia dall’attività professionale, in quanto “inconfutabilmente accertata dalla sentenza appellata e non fatta oggetto di impugnazione incidentale da parte datoriale”.

Dalla medesima sentenza (e dalla CTU dalla stessa richiamata) risulta inoltre che il lavoratore non è stato sottoposto a visita medica secondo la specifica periodicità semestrale prescritta e che la scheda personale dosimetrica e la cartella sanitaria di rischio del lavoratore sono inficiate dalla mancanza di dati nel non breve periodo agosto 1982-dicembre 1991 (cui si aggiunge la mancanza di dati per il periodo precedente di due anni alle dipendenze di altro datore).

La corte territoriale ha escluso peraltro la nocività dell’ambiente di lavoro e la colpa del datore di lavoro in quanto da dati dosimetrici -relativi generalmente al personale esposto- risultava si una esposizione costante e pluriennale, ma non superiore nella media ai limiti legali, mentre per altro verso il lavoratore -a differenza dei colleghi di reparto- non aveva manifestato negli anni in discorso alcuna patologia.

Ciò posto deve osservarsi in diritto che questa Corte ha già precisato (Sez. L, Ordinanza n. 14836 del 07/06/2018, Rv. 648998 – 01)- sia pur con riferimento all’indennità di rischio da radiazioni, prevista dall’art. 1 della I. n. 460 del 1988 ed alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo- che per il personale medico e tecnico di radiologia sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita (mentre, al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l’attribuzione, l’onere di dimostrare l’esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995).

Va poi aggiunto che, in un caso simile al presente (Sez. L, Sentenza n. 14468 del 07/06/2013, Rv. 627137 – 01), si è detto che l’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro, dovendosi verificare, in caso di malattia derivante dall’attività lavorativa, le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per evitare l’insorgenza della malattia. (Nella specie la S.C., in relazione ad azione risarcitoria proposta da tecnico di reparto di radiologia di una struttura ospedaliera per malattia tumorale contratta a causa di guasti ed eccessiva emissione di radiazioni dei macchinari, ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che ne aveva affermato la responsabilità, non avendo egli fornito la prova di avere adottato tutte le misure utili a prevenire i rischi legati alla prestazione lavorativa; (nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 2444 del 08/02/2005, Rv. 579669 – 01).

Si è anche affermato (Sez. L, Sentenza n. 17314 del 30/08/2004, Rv. 576355 – 01) che l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo, che espressamente prevede limiti all’iniziativa privata per la sicurezza)che impone – a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione – di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua.

La fattispecie esaminata dalla corte territoriale ha evidenziato che, proprio nel reparto ove lavorava il ricorrente, si erano verificati altri casi di tecnopatie correlate all’esposizione (il verbale della Asl richiama la leucemia di una lavoratrice poi deceduta e altra anomala patologia per diverso lavoratore addetto al reparto), sicché può ben dirsi che in concreto gli obblighi di protezione datoriale assumevano una consistenza concreta che richiedeva il corretto monitoraggio dell’esposizione innazitutto e la sorveglianza sanitaria continua del personale esposto, e per altro verso, l’effettuazione degli interventi correttivi segnalati dalla ASL in funzione di prevenzione e protezione (cabinati più sicuri, strumenti dotati di schermatura, ecc.).

Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 2491 del 01/02/2008 (Rv. 601495 – 01), la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

Nel delineato contesto giurisprudenziale, peraltro del tutto in linea con diverse pronunce costituzionali in materia (v. Corte cost. sentenza n. 343 del 7/7/1992 e sentenza n. 100 del 25/02/1991), la distinzione tra effetti deterministici e stocatici indicata in sentenza, al pari del richiamo ad una mera responsabilità di mezzi, risulta errata in diritto, oltre che incongrua rispetto al caso di specie.

Gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2023, n. 679
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