Il bonus rioccupazione spetta al lavoratore cassaintegrato anche se il rapporto di impiego con l’impresa che ha presentato istanza di CIGS non è cessato.

Nota a Trib. Lodi 3 novembre 2022, n. 234

Sonia Gioia

In materia di ammortizzatori sociali, il lavoratore collocato in cassa integrazione, che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro impiego, ha diritto alla corresponsione, da parte dell’ INPS, di un contributo mensile (c.d. bonus rioccupazione) pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto anche se il precedente rapporto di lavoro con l’impresa che l’ha posto in CIGS non è cessato al momento della nuova assunzione (ex art. 24 bis, co. 5, D. LGS. 14 settembre 2015 n. 148, concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”).

Lo ha stabilito il Tribunale di Lodi (3 novembre 2022, n. 234) in relazione ad una fattispecie concernente alcuni lavoratori titolari di CIGS che – essendo stati assunti presso un’altra azienda, nel periodo di fruizione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo impiego, a seguito della richiesta di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocamento – chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il bonus rioccupazione anche per il periodo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa che li aveva collocati in cassa integrazione.

Al riguardo, l’art. 24 bis, D. LGS. n. 148 cit., allo scopo di ridurre i licenziamenti successivi all’intervento della CIGS per le causali di riorganizzazione o crisi aziendali in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale, prevede che la procedura di consultazione sindacale, avviata in seguito alla comunicazione del datore di lavoro di richiedere il trattamento di integrazione salariale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio esubero.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’intesa e nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS presentati per le causali soprarichiamate, i lavoratori coinvolti possono chiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (c.d. ANPAL) l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, che può essere speso, durante il periodo di fruizione della CIGS, presso un centro per l’impiego o un ente accreditato (ai sensi dell’art. 12, D. LGS. 14 settembre 2015, n. 150, concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”) per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di altra occupazione.

I prestatori che, nel periodo di fruizione di tale servizio, accettano l’offerta di un contratto di lavoro subordinato con una nuova impresa, con assetti proprietari sostanzialmente diversi da quelli del datore di lavoro con cui il rapporto è ancora in essere, hanno diritto ad un duplice beneficio:

  • l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in pendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • la corresponsione, da parte dell’INPS, di un contributo mensile, c.d. bonus rioccupazione, per il 50% del trattamento di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al prestatore se non si fosse rioccupato (art. 24 bis, co. 4 e 5, D. LGS. n. 148 cit. V. anche Circ. INPS 26 luglio 2019, n. 109 e Circ. ANPAL 8 giugno 2018, n. 2).

Condizione necessaria per l’erogazione del bonus (oltre che dell’incentivo fiscale) è l’assunzione del prestatore da parte di un datore di lavoro che “non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa cui era precedentemente impiegato” e non anche la cessazione del rapporto di lavoro tra il dipendente cassaintegrato e l’impresa.

Ciò, considerato che lo scopo del beneficio è quello di incentivare il prestatore “alla ricollocazione in vista della (futura e possibile) cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa datrice”, evitando così all’ente previdenziale l’esborso delle somme erogate a titolo di CIGS.

Il contributo spetta dal giorno dell’assunzione – che può avvenire sia a tempo indeterminato che a termine – e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell’integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe spettata, sicché la durata è da determinarsi, di volta in volta, con riguardo alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito (Circ. INPS n. 109/2019, cit.)

Infine, quanto all’ammontare del bonus, l’importo va calcolato con riferimento alla media delle ore di cassa integrazione fruite dal dipendente e il numero di ore in cui lo stesso è rimasto effettivamente a disposizione dell’impresa in CIGS, con esclusione del periodo in cui il prestatore abbia svolto attività lavorativa in favore di altri imprenditori.

In attuazione di tali principi, il giudice ha accolto la domanda dei lavoratori a percepire il bonus rioccupazione anche per il periodo anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda in CIGS, rigettando la tesi dell’ente previdenziale, secondo cui l’art. 24 bis, co. 4 e 5, D. LGS. n. 148 cit. prevederebbe come condizione necessaria per l’insorgenza dell’incentivo fiscale e del contributo mensile l’interruzione del rapporto di impiego tra il dipendente e l’impresa che abbia richiesto il trattamento di integrazione salariale.

Bonus rioccupazione: condizioni di accesso
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