Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 gennaio 2023, n. 750

Lavoro, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Soppressione della posizione lavorativa, Sopravvenuta irrilevanza della mansione svolta dal lavoratore, Adibizione a turno, Assunzione in regime part time di nuovo dipendente, Inammissibilità

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 4263 depositata il 22.7.2019, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha accolto la domanda di annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da F. s.r.l. con lettera del 17.10.2011 a R.C., addetta all’assemblaggio dei manufatti di produzione aziendale (articoli religiosi), per soppressione della posizione lavorativa.

2. La Corte, per quel che interessa, ha ritenuto insussistente la ragione organizzativa addotta dalla società, posto che l’istruttoria condotta in primo grado ha dimostrato la mancata soppressione della posizione lavorativa, l’adibizione, a turno, degli altri dipendenti allo svolgimento delle mansioni svolte dalla C. e l’assunzione in regime part time di nuovo dipendente.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a un motivo. La lavoratrice resiste con controricorso.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2721 cod.civ., 244 cod.proc.civ., 1, 3, 5 della legge n. 604 del 1966 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, proceduto ad una errata lettura delle prove, e in particolar modo delle deposizioni testimoniali, in ordine alla circostanza del rafforzamento del settore deputato alla verniciatura a mano dei manufatti (rispetto a quella automatica) e alla conseguente sopravvenuta irrilevanza (se non per circostanze eccezionali) della mansione di “attrezzista” svolta dalla C..

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Tutte le censure si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell’esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 cod. proc. civ. (cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. n.22283 del 2014).

4. Le censure si risolvono, invero, in una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito, richiesta ormai del tutto inammissibile, trattandosi di fattispecie ricadente, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 ove il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge, come chiarito dalle Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

5. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

6. Con riguardo, poi, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. Sez. U., n. 5745 del 2015). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015).

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

8. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 gennaio 2023, n. 750
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: