Il dipendente pubblico che non sia stato posto nelle condizioni di fruire del periodo di ferie ha diritto alla relativa indennità sostitutiva. Tale diritto riguarda anche lo svolgimento dell’attività di componente della Commissione elettorale R.S.U. che rientra nei compiti istituzionali.
Nota a Trib. Napoli 7 dicembre 2022
Maria Novella Bettini
“Anche nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un’adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro… La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Questo, il principio ribadito dal Tribunale di Napoli 7 dicembre 2022 (in conformità a Cass. n. 29113/2022; Cass. n. 21780/2022; n. 18140/2022 e Cass. n. 13613/2020; v. anche Cass. n. 19330/2022, che riconosce il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare la lavoratrice nella situazione che (pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro; nonché CGUE 6 novembre 2018, nelle cause riunite C-569 e C-570/2016; in cause C-619/2016 e C- 684/2016) il quale richiama la normativa europea e la giurisprudenza della CGUE nonché, riportando la pronuncia della Cassazione n. 21780 cit., chiarisce che, in base all’art. 31, paragr. 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, il giudice è tenuto a “disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell’anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell’indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali retribuite. Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all’esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione” (punto 75 sent. cit.).
Il Tribunale precisa anche che l’impegno del lavoratore quale componente della Commissione elettorale R.S.U. comporta lo svolgimento di attività considerata di natura istituzionale e pertanto parificata a quella lavorativa.
Alla luce di queste considerazioni, il giudice accoglie il ricorso del dipendente di un’Azienda Sanitaria (livello DS4 del c.c.n.l. Comparto Sanità, qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere) il quale alla cessazione del rapporto di lavoro chiedeva il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute anche a causa della sua partecipazione, nelle more della presentazione della domanda di recesso volontario dal rapporto di lavoro, alle elezioni per il rinnovo della R.S.U. Egli, infatti, era stato designato dalla organizzazione sindacale di appartenenza (FP CGIL) quale componente della commissione elettorale e, per il protrarsi dell’impegno predetto, non aveva potuto godere dei giorni di ferie maturati e non fruiti al momento della cessazione del rapporto.
L’Azienda Sanitaria eccepiva l’infondatezza della pretesa, richiamando l’art. 5, co. 8, D.L. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 137/2012, sul divieto di monetizzazione delle ferie ed evidenziando che la parte ricorrente non aveva fatto richiesta di fruizione delle ferie e che l’impedimento a fruirne era imputabile alla scelta di fare parte delle Commissioni elettorali per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali.