Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 gennaio 2023, n. 524

Lavoro, Fallimento di società in liquidazione, Credito relativo al trattamento di fine rapporto, Vendita di immobile che determina una variazione qualitativa del patrimonio della società fallita, Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1.1. Il tribunale di Treviso, con sentenza del 7/10/2015, ritenendo l’insussistenza dell’eventus damni, ha rigettato la domanda con cui il Fallimento della B. s.p.a. in liquidazione (dichiarato con sentenza del 22/1/2010), aveva chiesto la revoca dell’atto con il quale la B. s.p.a. in bonis, in data 29/11/2007, aveva venduto alla C.L. s.p.a. beni immobili per il prezzo complessivo di €. 3.200.000,00.

1.2. Il Fallimento della B. s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza sul rilievo che il tribunale aveva erroneamente escluso la sussistenza dell’eventus damni.

1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello proposto dal Fallimento.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che: – “il ricavato della compravendita era stato impiegato dalla società venditrice per pagare alcuni debitori”, ovvero alcuni istituti di credito; – il fallimento non aveva allegato che il prezzo non era congruo, essendosi limitato ad evidenziare come la venditrice avesse ceduto gli immobili alla società di leasing, la quale, poi, li aveva concessi in locazione finanziaria ad una società terza che, a propria volta, li aveva concessi n locazione alla B. s.p.a.; – la società venditrice aveva proseguito la propria attività, nel contempo riducendo la propria esposizione debitoria; ha ritenuto, dichiaratamente condividendo il giudizio espresso sul punto dal tribunale, che, per un verso, anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore può in astratto configurare una lesione della garanzia generica costituita dai beni dello stesso, e, per altro verso, che il fallimento non aveva allegato né quali crediti sarebbero stati pregiudicati dalla vendita, né l’inadeguatezza del patrimonio residuo, “non potendosi, per contro, valorizzare i due crediti” che il fallimento ha indicato come pregiudicati dall’atto di vendita, “perché sorti in epoca successiva all’atto di cessione”.

1.3. Come emerge dalla produzione dell’attore, infatti, ha osservato la corte d’appello, essi consistono: – nel credito di €. 568.993,40 fatto valere dalla S. s.p.a. a seguito della risoluzione intimata con raccomandata del 17/11/2009 di un contratto stipulato il 13/7/2005; – nelle somme dovute ai dipendenti per trattamento di fine rapporto a causa della cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla dichiarazione di fallimento, che ne segna l’epoca di insorgenza.

1.4. La revoca dell’atto avrebbe, dunque, richiesto, ha osservato la corte d’appello, il requisito della sua dolosa preordinazione: ma neppure l’appellante ha allegato che tale operazione era stata compiuta con l’intento di nuocere i futuri creditori.

2.1. Il Fallimento della B. s.p.a. in liquidazione, con ricorso notificato il 10/10/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 12/7/2017.

2.2. La C.L. s.p.a. ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo perché coperto dal giudicato implicito formatosi intorno alla statuizione con la quale il tribunale, avendo escluso la ricorrenza nel caso in esame della dolosa preordinazione dell’atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, ha ritenuto l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto all’insorgenza dei crediti per trattamento di fine rapporto senza che tale argomentazione, seppur pregiudizievole per il Fallimento, sia stata censurata dal curatore con un motivo d’appello.

2.3. Il Fallimento ha depositato memorie.

2.4. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 8/11/2022, ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2120 c.c., 2901 c.c. e 66 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto, innanzitutto, che i crediti indicati dal fallimento come pregiudicati dall’atto di vendita erano sorti, in realtà, in epoca successiva allo stesso, trattandosi del credito pari ad €. 568.993,40 fatto valere dalla S. s.p.a. a seguito della risoluzione di un contratto intimata con raccomandata del 17/11/2009 e delle somme dovute (d)ai dipendenti per trattamento di fine rapporto maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla dichiarazione di fallimento, e, in secondo luogo, che la revoca dell’atto avrebbe, pertanto, richiesto il requisito, neppure allegato dal fallimento, della sua dolosa preordinazione alla lesione dei suddetti crediti.

3.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che il credito relativo al trattamento di fine rapporto sorge con la costituzione del rapporto di lavoro e matura durante il suo svolgimento con l’accantonamento di una parte della retribuzione mensile ed è soltanto esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

3.3. Non è, dunque, condivisibile la statuizione con la quale la corte d’appello, sul rilievo che si tratta non già di un credito già esistente ad esigibilità dilazionata nel tempo ma, al contrario, di un credito futuro, ha ritenuto che il fallimento avrebbe dovuto dimostrare non la conoscenza in capo alla fallita del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni dei creditori e la conoscenza in capo al terzo di tale pregiudizio ma la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione del terzo a tele dolosa preordinazione.

3.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2740, 2697, 2901 c.c. e 66 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il fallimento non aveva allegato l’inadeguatezza del patrimonio residuo a soddisfare i creditori, senza, tuttavia, considerare che l’eventus damni sussiste quando, pur a fronte di una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sussiste il pericolo che, in conseguenza dl comportamento del debitore, l’esecuzione forzata darebbe esito negativo e che, dunque, l’onere del creditore ha per oggetto la dimostrazione della variazione patrimoniale ma non si estende alla prova dell’entità e della natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, spettando, piuttosto, al convenuto la dimostrazione dell’insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito in relazione al residuo patrimonio del debitore.

3.5. Il curatore che propone l’azione revocatoria ordinaria, del resto, ha aggiunto il ricorrente, per dimostrare la sussistenza del danno deve provare solo la consistenza dei crediti ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.

3.6. Una volta dimostrato che la vendita dell’immobile aveva determinato una variazione qualitativa del patrimonio della società fallita, oltre agli ulteriori debiti corrispondenti ai canoni di leasing, non sussisteva, dunque, ha concluso il ricorrente, alcun onere per il fallimento di dimostrare l’inadeguatezza del patrimonio residuo.

4.1. Intanto, la Corte ritiene che, pur a fronte (in ipotesi) della mancata censura da parte del curatore della statuizione con la quale il tribunale aveva escluso la ricorrenza nel caso in esame della dolosa preordinazione dell’atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, non possa essersi certo formato un giudicato interno implicito circa l’anteriorità dell’atto dispositivo impugnato rispetto all’insorgenza dei crediti per trattamento di fine rapporto. La motivazione della sentenza di primo grado, per come riportata in controricorso (p. 6, 7 e 8), infatti, dimostra con chiarezza che nessuna statuizione il tribunale aveva adottato, neppure implicitamente, in ordine all’invocata anteriorità della vendita impugnata dal curatore rispetto all’insorgenza dei crediti per trattamento di fine rapporto, trattandosi, piuttosto, di un’argomentazione con la quale il primo giudice si è limitato ad escludere la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e non anche ad affermare, come invece pretende la controricorrente, che tale credito (neppure esplicitamente indicato) fosse senz’altro sorto dopo il compimento dell’atto impugnato. Il giudicato, del resto, si forza solo su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto (ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico) suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché, pur se ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica (e cioè la sussistenza dell’eventus damni quale presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria proposta), così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti (come la preesistenza o meno dei crediti verso il debitore, poi fallito, asseritamente pregiudicati dall’atto compiuto dallo stesso) che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 12202 del 2017; Cass. n. 16853 del 2018; Cass. n. 2217 del 2016).

4.2. Escluso, dunque, il giudicato interno implicito in ordine all’anteriorità della vendita impugnata dal curatore rispetto all’insorgenza dei crediti per trattamento di fine rapporto, la Corte ritiene che i motivi di ricorso articolati dal Fallimento, da trattare congiuntamente, siano fondati nei termini che seguono.

4.3. L’art. 66 l.fall., rubricato “azione revocatoria ordinaria”, dispone che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci “gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori” secondo le norme del codice civile. La disposizione, lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell’azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell’ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell’art. 2901 c.c., con la conseguenza che l’esercizio dell’azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021).

4.4. Ora, secondo l’art. 2901, comma 1°, c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia arrecato “pregiudizio alle sue ragioni” (cd. eventus damni). Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria è costituito, dunque, dal pregiudizio alle “ragioni”, e cioè alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell’autore dell’atto dispositivo, che si verifica quando, a seguito del compimento dello stesso da parte del debitore (e salvo il caso della dolosa preordinazione dell’atto a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest’ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile ovvero più incerta o difficile l’integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, vantati nei confronti dello stesso, anche se si tratta, come precisa l’art. 2901, comma 1°, c.c., di crediti non esigibili perché sottoposti a termine (non ancora scaduto) ovvero a condizione (non ancora verificatasi).

4.5. Il curatore del fallimento che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha, dunque, l’onere di provare tanto la preesistenza di ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole, quanto il mutamento qualitativo o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto: e solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere che, per effetto dell’atto pregiudizievole, sia divenuta, in ragione del valore o della qualità del patrimonio residuo, oggettivamente più incerta o difficoltosa l’esazione dei crediti anteriori al suo compimento, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’eventus damni (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019).

4.6. In siffatta evenienza, invero, non può trovare applicazione la regola generale prevista per l’azione pauliana secondo cui, al contrario, a fronte dell’allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l’eventus damni, incombe su chi ne eccepisca la mancanza l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni dell’attore (cfr. Cass. n. 21492 del 2011; Cass. n. 19963 del 2005). E ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall’altro lato, tale onere, in ossequio al principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell’atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n. 8931 del 2013; Cass. n. 1902 del 2015; Cass. n. 16221 del 2019).

4.7. E’, dunque, il curatore ad avere l’onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento dell’atto e delle modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, era di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti (cfr. Cass. n. 9565 del 2018; Cass. n. 2336 del 2018; Cass. n. 8931 del 2013; più di recente, Cass. n. 36033 del 2021; Cass. n. 1489 del 2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1998; conf., Cass. n. 26331 del 2008).

4.8. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, dopo aver rilevato che il Fallimento aveva dedotto quale eventus damni il pregiudizio che la compravendita compiuta dalla società poi fallita aveva arrecato (tra l’altro) ai crediti vantati dai dipendenti della stessa a titolo di trattamento di fine rapporto, ha, tuttavia, negato che tali diritti potessero rilevare ai fini della prova del presupposto oggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1°, c.c. sul rilievo che tali pretese, essendo maturate solo con la cessazione del rapporto di lavoro determinata dal fallimento (dichiarato con sentenza del 22/1/2010), sarebbero, in realtà, sorte nei confronti della società venditrice solo in epoca successiva al compimento (in data 29/11/2007) dell’atto impugnato.

4.9. Si tratta, tuttavia, di una conclusione giuridicamente errata.

4.10. Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e liquido nel quantum), tuttavia, con il progressivo svolgimento del rapporto stesso. La pretesa creditoria avente ad oggetto il suo pagamento, pertanto, ancorché inesigibile fino alla formale cessazione del rapporto di lavoro, sorge, in capo al lavoratore dipendente (ed è, quindi, giuridicamente esistente), in ragione della quota maturata, man mano che il rapporto di lavoro si svolge. Il trattamento di fine rapporto costituisce, in definitiva, a tutti gli effetti, l’oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro subordinato sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso (cfr., per tale soluzione, ai più diversi fini, Cass. n. 26383 del 2022; Cass. n. 6117 del 2019; Cass. n. 19708 del 2018; Cass. n. 11479 del 2013; Cass. n. 19291 del 2011, Cass. n. 19967 del 2005; Cass. n. 1049 del 1998; in senso diff., Cass. n. 3461 del 2015; Cass. n. 11579 del 2014; Cass. n. 11470 del 1997).

4.11. Il lavoratore dipendente, pertanto, quale creditore sotto condizione, è senz’altro legittimato, anche se il rapporto di lavoro non è ancora formalmente cessato, alla proposizione dell’azione finalizzata alla revoca ordinaria dell’atto di disposizione patrimoniale con il quale il datore di lavoro, che è il debitore della somma fino a quel momento maturata, pregiudica, come richiesto dall’art. 2901, comma 1°, c.c., le relative ragioni: nello stesso modo in cui, in caso di fallimento del datore, il curatore può agire, a norma dell’art. 66 l.fall., per la revoca dell’atto di disposizione compiuto dal debitore poi fallito allegando e dimostrando che la pretesa al trattamento di fine rapporto di uno o più dipendenti dello stesso, se e nella misura in cui sia effettivamente maturata in epoca anteriore all’atto impugnato (ancorché inesigibile perché il relativo rapporto di lavoro era in quel momento ancora in corso di svolgimento), era stata, appunto, nei termini in precedenza esposti, pregiudicata dal suo compimento.

4.12. Nel caso in esame, una volta stabilito che i crediti al trattamento di fine rapporto maturati in capo ai dipendenti della società fallita alla data della vendita impugnata devono ritenersi giuridicamente sorti (non al momento della cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla dichiarazione di fallimento, come ha erroneamente ritenuto la corte d’appello, ma, in ipotesi, già) in epoca anteriore al compimento di tale atto, risulta, allora, evidente che l’inadeguatezza del patrimonio residuo dev’essere valutata verificando, alla luce delle prove che il curatore ha l’onere di fornire (e che, a quanto incontestatamente emerge dalle memorie, ha fornito, avendo depositato i bilanci della società venditrice prima e dopo la stipulazione dell’atto), se tale patrimonio, così come risultato dal compimento dell’atto impugnato, era di natura e dimensione tali, in rapporto all’entità dell’esposizione debitoria in quel momento esistente a titolo di trattamento di fine rapporto, da esporre a rischio il soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

4.13. La corte d’appello, lì dove ha ritenuto che il curatore del fallimento non aveva allegato (né, quindi, dimostrato) l’inadeguatezza del patrimonio residuo della società poi fallita“non potendosi … valorizzare i due crediti”, come quelli al trattamento di fine rapporto maturati in capo ai dipendenti della società fallita, “perché sorti in epoca successiva all’atto di cessione”, e, sulla base di tale rilievo, ha escluso la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori preesistenti all’atto impugnato, è, dunque, caduta nel vizio della falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 2901, comma 1°, c.c. e 66 l.fall., esponendosi, come tale, alle censure svolte sul punto dal ricorrente.

5. Il ricorso, nei termini esposti, dev’essere, quindi, accolto: e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, nei termini esposti in motivazione, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 gennaio 2023, n. 524
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