Se il danno alla salute è effetto di una condotta datoriale permanente, la prescrizione del diritto al risarcimento danno differenziale decorre dalla cessazione di essa.
Nota a Cass. (ord.) 22 novembre 2022, n. 34377
Pamela Coti
In conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, il diritto al risarcimento del danno alla salute si prescrive dal momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente ove l’illecito si sia protratto nel tempo ed abbia perciò carattere permanente.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ord.) 22 novembre 2022, n. 34377 in relazione al ricorso promosso da un dipendente nei confronti della società datrice di lavoro per il risarcimento del danno differenziale derivato da malattia professionale (ipoacusia bilaterale da rumore).
Al riguardo i giudici hanno stabilito che:
- in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente da malattia professionale trova applicazione il principio in virtù del quale la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell’assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile. Pertanto, “la manifestazione del danno da cui decorre il termine di prescrizione è comprensiva anche della conoscenza della causa professionale della lesione”;
- “la conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l’altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca” (v. Cass. S.U. n. 580/2008);
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso (Cass. n. 13284/2010, Cass. n. 7272/2011, Cass. n. 32376/2018);
- il momento in cui la malattia diviene oggettivamente conoscibile dal danneggiato può coincidere con il dies a quo della prescrizione solo quando l’illecito che ha provocato la malattia sia istantaneo (anche se con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito, mentre ove l’illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente ( n. 7272/2011, Cass. n. 9318/2018, Cass. n. 32376/2018, cit.).