Il dirigente medico che lavora anche nelle Commissioni per l’invalidità civile non ha diritto ad una retribuzione extra, trattandosi di attività normale che quindi rientra nella retribuzione di posizione e di risultato.
Nota a Cass. (ord.) 4 novembre 2022, n. 32617
Francesca Fedele
Il dirigente pubblico che svolga eventuali lavori (sempre istituzionali) effettuati al di fuori del proprio orario lavorativo non ha diritto a percepire emolumenti extra. Lo precisa la Corte di Cassazione (ord. 4 novembre 2022, n. 32617) in relazione ad un dirigente medico che aveva chiesto somme extra per lavori che rientravano sempre nell’ambito amministrativo presso le Commissioni di verifica dell’invalidità civile.
I giudici rigettano la tesi del dirigente ricorrente secondo cui andava comunque erogata una remunerazione su base oraria in caso di superamento dell’orario “normale” di lavoro. Ciò, in quanto, secondo la Corte, “le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate, coerentemente con il disposto dell’art. 24, co. 3, D.LGS. n. 165/2001, dalle retribuzioni di posizione e di risultato e sono regolate dalla dinamica del confronto sindacale, che ne comporta una più o meno ampia valorizzazione economica”.
L’indicazione delle ore di lavoro da prestare, per un verso, esprime un “minimo comunque dovuto” e, per l’altro, costituisce un “mero parametro per valutare, a fini operativi e se del caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi eccedenze”.
Tuttavia, il superamento della soglia “normale” non attribuisce in sé diritti retributivi, in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità.
Nella fattispecie, il contratto integrativo nazionale ha “confermato”, per il 2008, “che il compenso per l’attività dei medici aderenti alle attività delle Commissioni Mediche di Verifica era pertinente alla retribuzione di risultato e al corrispondente fondo” (“conferma” attuata anche per il 2007 e riproposta anche per il 2009).